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Attenzione ai limiti per il subappalto

Attenzione ai limiti per il subappalto: sono giustificati solo qualora la procedura interessata sia di valore inferiore alla soglia comunitaria. Non c’è limite invece in caso di appalti superiori ai “paletti” europei, per i quali l’aggiudicatario può addirittura servirsi integralmente di subappaltatori.

In questo modo il Tribunale  Amministrativo per il Lazio, con la sentenza 1575/2021 dell’8 febbraio scorso, ha interpretato l’annoso “braccio di ferro” fra la normativa italiana e le indicazioni comunitarie, che hanno già prodotto diverse “tirate d’orecchie” al Belpaese da parte dell’UE.

La pronuncia origina da un ricorso di una società contro l’aggiudicazione di una gara vinta da un’impresa che ricorreva poi al subappalto in una categoria per la quale non era qualificata, al fine di raggiungere i requisiti di qualificazione, agendo in conformità con la lex specialis, vale a dire del bando.

L’argomento della ricorrente, accolto dai giudici, riguarda proprio i limiti di tale subappalto: trattandosi di una gara sottosoglia, non scatta l’illegittimità, per contrasto con l’art. 71 della direttiva 2014/24, delle disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 che prevedono dei limiti generalizzati al subappalto delle prestazioni contrattuali, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare, e motivare adeguatamente, la previsione di eventuali limiti. Per i giudici, che hanno effettuato una disamina puntuale degli orientamenti comunitari in materia e dei loro rapporti con la normativa nazionale, le norme della direttiva 2014/24/UE rispetto alle quali la Corte Europea ha affermato il contrasto dell’art. 105 d.lgs. 50/2016 trovano applicazione, come stabilito dall’art. 4 della stessa, esclusivamente agli appalti che abbiano un importo netto Iva pari o superiore alle soglie comunitarie, come periodicamente revisionate ai sensi dell’art. 6 della direttiva (le nuove soglie vigenti dal 1° gennaio 2020, è il caso di ricordarlo, sono definite Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, e per i servizi vanno da 139mila a 241mila euro a seconda della tipologia di amministrazione aggiudicatrice).

Dunque il giudice amministrativo ha accolto il ricorso e annullato bando e relativa aggiudicazione: trattandosi di un appalto sottosoglia, l’amministrazione non ha rispettato in bando i limiti del subappalto, che -ricordiamolo- di norma sono fissati al 30%, anche se fino al 31/12/2020 erano stati innalzati al 40% dal cd. “sbloccacantieri”. Si tratta comunque di un tema comunque molto discusso, sul quale si è recentemente pronunciata anche l’Antitrust. Vale la pena quindi seguirne le prossime evoluzioni.

Leggi Sentenza TAR Lazio 1575

 

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