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Appalti, addio al criterio del prezzo più basso

Negli appalti pubblici non è lecito ricorrere al criterio del prezzo inferiore nemmeno in caso di servizi apparentemente “standardizzati”: soprattutto ove si tratti di servizi ad alta intensità di manodopera (come nel settore delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi), il criterio del “prezzo più basso” sembra ormai destinato a perdere definitivamente centralità. A chiarirlo in modo netto è stata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 18 dicembre 2025 (causa C-769/23, Mara), che affronta un tema dibattuto da anni: il rapporto tra servizi standardizzati e tutela della qualità del lavoro.

Il principio

Emblematico, e potremmo quasi dire paradigmatico, il caso da cui nasce la decisione, che ha preso le mosse dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano: al centro della questione, in sostanza, vi è la legittimità della normazione nazionale sugli appalti, laddove impone l’utilizzo della formula OE+V nei servizi ad alta intensità di manodopera. Non si potrebbe, in casi di servizi “standardizzati”, bypassare la normativa sui contratti ritornando al mero criterio di prezzo? La risposta secca è no.

La questione nel dettaglio

In particolare, il Ministero della Difesa aveva bandito una gara per servizi di facchinaggio e logistica (ma la fattispecie è applicabile al settore delle imprese di pulizie/ servizi integrati/ multiservizi), attività generalmente considerate semplici e ripetitive, scegliendo di aggiudicare l’appalto sulla base del prezzo più basso. Il presupposto dell’amministrazione appaltante era che, trattandosi di prestazioni standard e avendo già previsto nel bando la tutela dei salari minimi – consentendo ribassi solo sull’utile d’impresa – non fosse necessario ricorrere a criteri più complessi di valutazione.

La posizione della Corte

A smentita di tale presupposto, tuttavia, la Corte ha preso una posizione diversa e molto chiara. Ha cioè confermato la legittimità delle normative nazionali, come il Codice dei contratti pubblici italiano, che impongono l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei servizi ad alta intensità di manodopera, cioè quando il costo del lavoro supera una certa soglia (nel nostro ordinamento, il 50%). Questo orientamento si inserisce nel quadro della Direttiva 2014/24/UE (quella recepita appunto dal Codice dei Contratti), che lascia agli Stati membri un ampio margine per privilegiare criteri qualitativi rispetto al semplice ribasso economico.

L’argomentazione dei giudici europei

Nel ragionamento dei giudici europei emerge innanzitutto che gli Stati possono legittimamente limitare o addirittura escludere il ricorso al prezzo più basso, proprio per favorire una maggiore qualità delle prestazioni e una più adeguata tutela dei lavoratori, oltre che, ci sia consentito di aggiungere, una più leale e trasparente concorrenza. In questa prospettiva, la standardizzazione del servizio non rappresenta una giustificazione sufficiente per rinunciare a una valutazione qualitativa: anche nelle attività più semplici, infatti, esistono elementi – come l’organizzazione del lavoro, l’esperienza dell’impresa o le modalità di gestione del personale – che consentono di distinguere tra offerte diverse.

Non basta limitare i ribassi agli utili

Un altro punto importante riguarda il tentativo, spesso adottato dalle amministrazioni, di limitare il ribasso al solo utile d’impresa. Secondo la Corte, questa soluzione non è sufficiente a garantire una competizione equilibrata. Se la valutazione resta ancorata esclusivamente al prezzo, il rischio è che la concorrenza si sposti comunque sulla compressione dei costi, con possibili effetti negativi sulla qualità del servizio e sulle condizioni di lavoro.

Le conseguenze per appaltanti…

Le conseguenze di questa decisione sono rilevanti sia per le stazioni appaltanti sia per le imprese. Dal canto loro, le amministrazioni non possono più contare su scorciatoie: quando il fattore lavoro è predominante, devono necessariamente adottare criteri che valorizzino anche gli aspetti qualitativi, costruendo bandi più articolati e capaci di premiare il merito.

… e appaltatori

Lato imprese, d’altra parte, muta l’approccio competitivo: diventa sempre più cruciale saper dimostrare capacità organizzative, qualità nella gestione e valore tecnico, anche in contesti operativi apparentemente standard. La sentenza europea, dunque, è destinata a rappresentare un importante riferimento, in quanto ribadisce e rafforza una visione dell’appalto pubblico che va oltre la mera logica del risparmio per promuovere criteri di qualità, leale concorrenza e trasparenza.

Link sent. corte Europea 18/12/2025

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