I precedenti penali di un dipendente non autorizzano l’impresa a derogare all’obbligo di assunzione stabilito da una clausola sociale del Contratto collettivo adducendo i vincoli imposti dal Codice antimafia.
La sentenza di Cassazione
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8214 pubblicata lo scorso 2 aprile. In particolare, la Sezione lavoro della Suprema Corte affronta un tema particolarmente delicato e attuale nell’attività delle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi, cui si riferisce la vicenda in oggetto: il rapporto tra obbligo di assunzione nei cambi di appalto e presenza di precedenti penali del lavoratore. Il pronunciamento, in estrema sintesi, chiarisce che non esiste un automatismo tra precedenti penali e impossibilità di assunzione, neppure nei settori legati ad appalti pubblici.
Il caso: cambio appalto e mancata assunzione
La vicenda nasce dal subentro di una società in un appalto per servizi di pulizia presso una struttura ospedaliera. In base alla cosiddetta “clausola sociale” prevista dal contratto collettivo, come è noto, l’impresa subentrante avrebbe dovuto assumere il personale già impiegato nel servizio. Tuttavia uno dei lavoratori, attivo da anni nella struttura, non era stato assunto a causa di precedenti penali e di un’interdizione dai pubblici uffici. Il dipendente ha quindi agito in giudizio, ottenendo sia in primo grado sia in appello il riconoscimento del diritto all’assunzione e alle retribuzioni maturate.
Il nodo giuridico: precedenti penali e codice antimafia
Nel ricorso, la società ha sostenuto che la mancata assunzione fosse giustificata dal rischio di violare le norme del cosiddetto codice antimafia (dlgs 159/2011), che impone controlli stringenti nei rapporti con la pubblica amministrazione. Secondo questa tesi, la presenza di precedenti penali avrebbe potuto esporre l’azienda al rischio di interdittiva e quindi alla perdita dell’appalto. Si tratta in effetti, a ben guardare, di una controdeduzione comprensibile.
La decisione della Cassazione: valutazione concreta, non automatica
La Corte, tuttavia, ha respinto il ricorso, affermando un principio chiaro: la normativa antimafia non introduce un divieto generalizzato di assunzione per soggetti con precedenti penali. Le verifiche previste dal dlgs 159/11 riguardano infatti principalmente figure apicali dell’impresa, come amministratori e soci rilevanti, e non i lavoratori subordinati privi di poteri decisionali. Inoltre, la documentazione antimafia può essere utilizzata dall’impresa come strumento di valutazione, ma non può tradursi in un’esclusione automatica.
Il ruolo delle mansioni e del tempo trascorso
Un aspetto centrale della decisione riguarda la valutazione concreta del caso. I giudici hanno ritenuto corretto considerare, nello specifico: la natura delle mansioni (addetto alle pulizie, senza contatto con il pubblico né gestione di denaro); il tempo trascorso dalla commissione dei reati (risalenti agli anni ’80); l’assenza di elementi che facessero sospettare un collegamento attuale con ambienti criminali. Questi fattori hanno portato a escludere qualsiasi incompatibilità tra il lavoratore e il ruolo da ricoprire.
Clausola sociale: obbligo effettivo di riassunzione
La sentenza, va aggiunto, rafforza anche il valore della clausola sociale nei cambi di appalto. L’obbligo di riassunzione del personale non può essere aggirato invocando genericamente esigenze di sicurezza o riferimenti normativi non applicabili al caso concreto. Solo una valutazione specifica e motivata può giustificare una deroga.
Le conseguenze per le imprese
Per le aziende, dunque, la decisione in commento impone un approccio più attento e strutturato nella gestione del personale nei cambi di appalto. Non è sufficiente richiamare in modo astratto il rischio antimafia o la presenza di precedenti penali: occorre dimostrare, caso per caso, l’effettiva incompatibilità tra il lavoratore e le mansioni. Nel complesso, la sentenza si inserisce in un orientamento volto a evitare esclusioni automatiche dal lavoro, ribadendo la necessità di bilanciare esigenze di legalità, tutela dell’occupazione e proporzionalità delle scelte datoriali.





