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Straordinari

Il tema della retribuzione del lavoro straordinario è di grande interesse nell’attività delle imprese di pulizia-multiservizi-servizi integrati, ed è oggetto ricorrente di pronunciamenti giurisprudenziali controversi. 

La sentenza del Tribunale di Campobasso

In questo filone si inserisce la recente sentenza del Tribunale di Campobasso n. 282 del 22 dicembre 2025, la quale ha ribadito che il lavoratore che chiede in via giudiziaria il pagamento di lavoro straordinario o supplementare deve fornire prova puntuale delle ore effettivamente svolte oltre l’orario contrattuale o legale. Un pronunciamento molto netto, se si considera che il Giudice precisa anche che non sono sufficienti affermazioni generiche: è necessaria l’indicazione precisa di giorni, orari e durata delle prestazioni. Sul lavoro straordinario, insomma, non scatta alcuna “presunzione”: deve essere rigorosamente dimostrato da chi ne richiede il compenso. L’onere probatorio spetta dunque al dipendente che agisce in giudizio (coerentemente, del resto, con il principio per cui è chi decide di adire alle vie legali che deve dimostrare di avere le ragioni per farlo).

La vicenda

La vicenda trae origine dal ricorso depositato da una lavoratrice ai sensi dell’art. 414 c.p.c. (in gergo tecnico, una causa di lavoro). Al momento del pensionamento, la ricorrente ha agito in giudizio per richiedere il riconoscimento di differenze retributive per un ammontare complessivo di oltre 63 mila euro euro riferite a un periodo di circa quattro anni, dal 2016 al 2020. Secondo la sua versione, a fronte di un contratto che prevedeva 40 ore settimanali distribuite in sei giorni, la sua vita ruotava interamente intorno alla struttura. Iniziava alle 8 del mattino e non staccava mai prima delle 17, arrivando spesso fino alle 20. Una sistematica violazione dei tempi di riposo, secondo la sua tesi, cui non corrispondeva il relativo riconoscimento economico.

Le contestazioni del datore di lavoro
Costituendosi in giudizio, la società convenuta ha integralmente respinto la ricostruzione offerta dalla controparte, qualificando la domanda come priva di fondamento tanto sotto il profilo fattuale quanto giuridico. La difesa ha sottolineato infatti che la lavoratrice rispettava scrupolosamente l’orario contrattuale (9-15) e che le somme rivendicate erano state determinate sulla base di parametri retributivi non corretti.

Non straordinari, ma ragioni personali e logistiche

Elemento centrale della linea difensiva è stata la spiegazione della presenza della dipendente nei locali aziendali al di fuori dell’orario di turno. La società ha chiarito che eventuali ingressi anticipati o permanenze successive all’orario erano dovuti esclusivamente a ragioni personali e organizzative: l’attesa dei familiari per il rientro a casa oppure la sosta presso esercizi commerciali limitrofi. In pratica la lavoratrice (attenzione: nel nostro settore accade spesso) si trovava solo “nelle vicinanze” del luogo di lavoro, senza che tale prossimità le fosse mai stata richiesta né accordata come lavoro effettivamente svolto! E’ tutt’altro rispetto agli straordinari previsti dall’ordinamento…

Il riparto dell’onere della prova secondo il Tribunale
Il Tribunale ha fondato la decisione sui principi generali in tema di onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. In materia di lavoro, è principio consolidato che il dipendente che agisca per ottenere il pagamento dello straordinario debba provare non soltanto l’esistenza del rapporto, ma anche l’effettivo svolgimento dell’attività oltre l’orario ordinario. Tale dimostrazione deve essere particolarmente rigorosa: non è consentito ricorrere a nozioni di comune esperienza né a presunzioni semplici.

Cosa occorre dimostrare

In particolare, il lavoratore è tenuto a dimostrare: il numero preciso delle ore svolte oltre l’orario normale, le modalità concrete della prestazione, comprese le eventuali pause; la collocazione temporale dettagliata dei turni, giorno per giorno. Il giudice ha inoltre evidenziato che la valutazione equitativa non può supplire alla mancanza di prova del fatto costitutivo del diritto azionato.

Le testimonianze
Nel caso di specie, l’istruttoria si è incentrata sulle deposizioni testimoniali, ma l’esito è stato ritenuto insufficiente a sostenere la domanda. I testi sentiti (tra cui il figlio della ricorrente), non hanno saputo ricostruire i fatti con sufficiente precisione. Di contro, i testimoni della società hanno confermato che la lavoratrice concludeva regolarmente il turno alle 15 e che la sua permanenza nell’area aziendale o nei negozi vicini avveniva successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa. Il giudice ha così rilevato un’evidente e insanabile contraddittorietà nel quadro probatorio. In presenza di versioni testimoniali opposte e di dichiarazioni favorevoli al lavoratore generiche o imprecise, l’esito non poteva che essere il rigetto della domanda.

Il principio-chiave

La sentenza n. 282/2025 ribadisce insomma un principio cardine: il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario non deriva automaticamente dalla semplice presenza sul luogo di lavoro, ma richiede la prova di un’attività effettivamente prestata oltre l’orario ordinario, concordata o comunque imposta da esigenze aziendali, e dimostrata con elementi documentali o testimonianze puntuali, coerenti e attendibili.

link per scaricare sentenza
Link art. 2697 cc

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