La domanda è più che legittima: in caso di infortunio il datore è responsabile anche quando le mansioni concretamente svolte dal dipendente si discostano da quelle formalmente previste dal contratto? Ebbene sì. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 1908 del 19 gennaio 2026 affronta un tema centrale nel panorama giuslavoristico di natura penale.
Il caso
Il caso affrontato dagli Ermellini trae origine da un grave infortunio occorso a un dipendente impiegato in un cantiere da una coop, assunto formalmente proprio per attività di pulizia ma adibito, nella pratica quotidiana, a lavorazioni diverse e più rischiose senza dotarlo di idonea attrezzatura e senza che fossero stati predisposti adeguati strumenti di prevenzione, formazione e protezione. Una circostanza che nelle imprese di pulizia/ servizi integrati/ multiservizi trova luogo purtroppo più spesso di quanto si immagini.
Mansioni né occasionali, né imprevedibili
Del resto, già i giudici di merito avevano accertato che tali mansioni non erano occasionali e neppure inevitabili o imprevedibili (frutto cioè di un’autonoma iniziativa esorbitante del dipendente stesso), ma costituivano una prassi tollerata e conosciuta nell’organizzazione del lavoro. Si arriva così in sede di legittimità, dove l’impresa datrice sosteneva che l’evento fosse avvenuto al di fuori dell’ambito delle mansioni contrattualmente assegnate.
Rileva l’attività effettivamente svolta
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, ha evocato un principio ormai consolidato: in materia di sicurezza sul lavoro, ciò che rileva non è la qualificazione formale del rapporto o delle mansioni, bensì la realtà effettiva dell’attività lavorativa svolta. Di talché il datore di lavoro, in quanto titolare di una posizione di garanzia, è tenuto a tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori rispetto a tutti i rischi connessi alle attività concretamente esercitate, purché esse siano prevedibili o tollerate nell’organizzazione aziendale. Non è quindi sufficiente limitare gli obblighi prevenzionistici alle sole mansioni indicate nel contratto, se nella prassi il lavoratore è stabilmente impiegato in compiti diversi.
L’accento sulla mancata formazione
La Corte ha posto particolare enfasi sulla mancanza di una formazione adeguata e specifica, osservando che il lavoratore non era stato istruito sui rischi propri delle attività effettivamente svolte, né erano state fornite attrezzature idonee o predisposte misure di prevenzione coerenti con tali rischi. Tali omissioni, secondo la Cassazione, integrano una violazione grave degli obblighi imposti dal dlgs 81/2008 (TU salute e sicurezza sul lavoro) e fondano la responsabilità penale del datore per l’evento lesivo verificatosi (nella fattispecie, lesioni aggravate).
Esclusa la tenuità del fatto
È stata inoltre esclusa l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. La Corte ha infatti ritenuto che la gravità delle lesioni riportate dal lavoratore e il carattere non episodico, ma strutturale, delle omissioni in materia di sicurezza impedissero di qualificare l’offesa come di scarsa rilevanza.
Attenzione: la prevenzione deve essere sostanziale
Si conferma quindi un orientamento rigoroso in tema di prevenzione degli infortuni. Il pronunciamento della Suprema corte sottolinea, in definitiva, come la sicurezza sul lavoro debba essere costruita sulla realtà operativa e non su schemi contrattuali astratti, ponendo a carico del datore un dovere di vigilanza, formazione e prevenzione effettiva e sostanziale. Attenzione dunque: le imprese sono chiamate a verificare con diligenza e senza “farsi sconti” la coerenza tra mansioni assegnate, formazione, attrezzature e valutazione dei rischi, evitando l’assegnazione anche occasionale di compiti diversi senza i necessari adempimenti.








