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Formazione dei lavoratori stranieri

Il tema della formazione dei lavoratori stranieri alla luce dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è particolarmente interessante e attuale per le imprese di pulizie/ servizi integrati/ multiservizi che, si sa, si avvalgono di numeroso personale di nazionalità non italiana ed extracomunitaria, con i conseguenti gap culturali e linguistici che possono ostacolare una piena e compiuta formazione anche sul versante sicurezza.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni

Andiamo con ordine: il nuovo Accordo ha dato piena attuazione alla norma primaria contenuta nell’articolo 37 comma 13 Tu Sicurezza sul lavoro (dlgs 81/08) che prevede, sin dalla sua formulazione originaria, che il “contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.” Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, deve avvenire previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

Precise responsabilità penali 

Si tratta di norme che, se lette in combinato disposto con il precedente comma 1 (testualmente: “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche”), possono portare a responsabilità di rilevanza penale: in sostanza al datore è imposta la verifica ex ante della conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo, senza limitarsi alla mera comprensione testuale, ma inquadrandola in un contesto lavorativo e formativo più articolato (la conoscenza linguistica dovrà risultare adeguata per garantire al lavoratore di acquisire le competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Una vera “obbligazione di risultato”

Inoltre, in termini più generali, l’obbligo di formare i lavoratori (inclusi gli stranieri) non è un semplice adempimento burocratico, ma una vera e propria obbligazione di risultato. Questo significa che la formazione è considerata efficace solo se il lavoratore ha realmente appreso i contenuti e li ha tradotti in un comportamento pratico e sicuro sul luogo di lavoro, come verificato a posteriori tramite il sistema di valutazione dell’efficacia previsto dall’Accordo. Ci troviamo, qui, di fronte al rischio di una sorta di “probatio diabolica”, così chiamata in quanto lo stesso verificarsi dell’evento dannoso dimostra che non tutto è stato fatto per impedirlo, chiamando il datore, appunto, ad uno sforzo probatorio di fatto impossibile.

I doveri del datore e del soggetto formatore

Il medesimo Accordo, d’altra parte, pone molta attenzione all’analisi dei fabbisogni formativi e contesto, specificando che “nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore. 

Un approccio complessivo

Un approccio finalizzato a fornire dati ed informazioni necessari alla progettazione formativa e volto ad individuare, in chiave formativa, le esigenze di professionalità specifiche riconducibili alle figure coinvolte nei processi di organizzazione, gestione e miglioramento della sicurezza aziendale. In quest’ottica il soggetto formatore, di concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza e definisce” anche “le competenze in entrata minime per affrontare il percorso formativo”, nonché “le competenze possedute dal discente prima di iniziare il percorso formativo”.

Il documento di output di processo
E non basta farlo, occorre darne precisa testimonianza: dell’attività di verifica della comprensione della lingua e dei suoi esiti va tenuta traccia nel “documento di output del processo”, vale a dire il report nel quale – secondo l’Accordo – devono confluire i dati e le informazioni derivanti dal processo di analisi dei fabbisogni. Anche nella parte relativa ai docenti, d’altronde, si torna a parlare di attenzione da porre alla presenza di lavoratori stranieri, che nel caso delle imprese di pulizia/multiservizi/servizi integrati possono davvero essere numerosi. Attenzione, dunque, perché le parole hanno un peso, che si fa sentire tutto in sede di giudizio. D’altra parte il rilievo penale di eventuali omissioni o superficialità in tal senso è stato più volte sancito dalla Cassazione.

La giurisprudenza è univoca…

A tale proposito, tra i pronunciamenti su cui tenere desta l’attenzione c’è senza dubbio la sentenza di Cassazione Penale, Sez.IV, n. 34805/2018, con cui la Corte ha confermato la condanna di due datori di lavoro di un’impresa subappaltatrice per il decesso di un lavoratore straniero folgorato mentre lavorava in quota, privo di formazione e di competenze tecniche e linguistiche per poter avere piena contezza del rischio.  

… e nutrita: attenzione!

Un altro “warning” arriva dalla precedente sentenza della Suprema Corte n. 41129/16, da cui si evince l’inerzia di un datore (poi condannato) nell’assicurare che i preposti ricevessero un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute sicurezza, con particolare riferimento ad un lavoratore – indicato quale preposto – che non risultava  nemmeno in grado di leggere in italiano. Sempre gli Ermellini si erano già espressi l’anno prima con un pronunciamento analogo, Cass. Pen. 14159/15, relativo a un operatore di nazionalità indiana coinvolto in un infortunio causato – il nesso è stato ribadito in sede di giudizio – da una formazione linguisticamente inadeguata. Tutto, insomma, punta  nella medesima direzione: in primo luogo, ogni superficialità in materia di sicurezza e formazione può costare caro. Inoltre, la formazione non può essere considerata una mera formalità, ma deve essere erogata (e documentata) partendo dall’analisi dei prerequisiti, anche linguistico-culturali, di ciascun lavoratore, e progettando un percorso ad hoc.     

Link Accordo Stato Regioni 17 aprile 2025

Link Sentenza Cassazione

Link sent. Cassazione 41129/16

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