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Appalti e sciopero

E’ di grande attualità, in questo autunno di scioperi, il caso trattato di recente dal Tribunale di Ferrara, che con sentenza n. 155 del 2 settembre 2025 ha stabilito un principio importante riguardante gli appalti e gli scioperi, anche in relazione a quanto può facilmente accadere nella vita delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati (nel caso di specie siamo nel settore della logistica ma l’analogia è semplice).

Il principio sancito dal Tribunale

Come è noto, il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero (e si sa), pena la condotta antisindacale scolpita dall’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/70). Ma cosa succede se ad operare la sostituzione è il committente con proprio personale interno? Ebbene, secondo il giudice, così va bene: un’azienda committente – sia ben chiaro, in un appalto genuino – ha il diritto di usare il proprio personale interno e i propri mezzi per garantire la continuità produttiva quando i dipendenti dell’azienda appaltatrice incrociano le braccia per sciopero.

Il caso affrontato

Il caso trovava origine in un ricorso, ai sensi del cit. articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, in cui una OS accusava la committente di condotta antisindacale. L’organizzazione sindacale, infatti, contestava l’utilizzo dei dipendenti interni dell’azienda committente per sostituire i lavoratori in sciopero dell’appaltatore, azione avvenuta peraltro dopo che la committente aveva già rescisso il contratto di appalto, mettendo a rischio i posti di lavoro.

Difetto di legittimazione passiva: ricorso respinto

Il Tribunale ha tuttavia rigettato il ricorso. Ha infatti chiarito che l’azienda committente non può essere considerata “datore di lavoro” dei dipendenti dell’appaltatore ai fini della legge che punisce la condotta antisindacale, respingendo le deduzioni della ricorrente che propendeva invece per una lettura del concetto in senso “logico” e “teleologico”. Si legge in sentenza: “L’articolo 28 può essere utilizzato per reprimere le condotte ritenute antisindacali, poste in essere esclusivamente da parte del datore di lavoro e non anche da parte di soggetti estranei al rapporto di lavoro. Sotto questo profilo vi è l’inequivocabile dato letterale della norma, la quale espressamente fa riferimento, quale soggetto passivo del procedimento, al datore di lavoro”.

Il committente può farlo

Non v’è dunque ragione per negare all’azienda committente il diritto di legittimamente agire per attenuare le conseguenze negative dell’astensione dei lavoratori dell’impresa appaltatrice, purché utilizzi risorse umane e strumentali già in forza presso di sé e, come sopra accennato, non si tratti di interposizione fraudolenta o di altre fattispecie di appalto “spurio”. Per queste ragioni, il ricorso del sindacato è stato respinto per difetto di legittimazione passiva della committente chiamata in  giudizio.

Link Trib Ferrara sent. 155/25

 

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