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Contratti a termine: problematica la deroga assistita

La disciplina del contratto a tempo determinato prevede, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, la possibilità di stipulare, presso l’Ispettorato del Lavoro, in deroga al limite legale massimo di 24 mesi, un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi (c.d. deroga assistita). A questo proposito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl), con c.a., nella nota “Requisiti per la stipula del contratto a termine assistito” del 17 settembre 2019, ha fornito precisazioni relativamente al cd. “contratto in deroga assistita”.

L’Ispettorato si è espresso in merito alla richiesta di parere in relazione all’ipotesi in cui sia presentata richiesta di stipula presso gli Uffici territoriali INL di un nuovo contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D. Lgs. 81/2015, qualora quest’ultimo non indichi le causali di cui al comma 1 del citato articolo 19 o non sia rispettoso del termine dilatorio di cui al comma 2 dell’art. 21.

Secondo l’INL “l’orientamento espresso dall’Ispettorato Interregionale di Milano, che ha deciso di non procedere alla stipula assistita di contratto in assenza di causale, appare conforme ai chiarimenti e alle precisazioni già forniti con circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/2008 e n. 17/2018 e con nota di questo Ispettorato prot. n. 1214 del 7 febbraio 2019. Pertanto, sebbene l’intervento dell’Ispettorato del lavoro, come già precisato, non comporti effetti “certificativi” in ordine alla effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto ed alla genuinità del consenso del lavoratore alla sottoscrizione dello stesso, tuttavia non appare ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative”.

“Allo stesso modo -conclude la nota INL- non si ritiene possibile procedere alla stipula assistita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori di cui al secondo comma dell’art. 21”.

Circolare Inl 1/10/2019

 

 

 

 

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