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Orario di lavoro: lo spostamento va computato?

(tratto da “GSA” n.5, Maggio 2010)

 

Quando il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro va computato all’interno dell’orario? Una domanda in apparenza semplice, in realtà non così scontata. Ecco il parere del Ministero del Lavoro a un interpello dell’ANCE. Una posizione da considerare, anche nel settore dei servizi. Anche perché molto è lasciato all’interpretazione.

 

E’ ormai chiaro che, da alcuni anni, il mondo del lavoro sta vivendo una fase di ridiscussione, a volte vivace e proficua, a volte un po’ meno, di principi e posizioni che sembravano ormai consolidati. E’ il caso (se ne parla sempre in questo numero, ndr) dell’abbigliamento sui luoghi di lavoro, ma è anche quello dei tempi di lavoro, oggetto di dispute, dissidi e diatribe di non facile soluzione.

 

Lavorare… in un mondo fatto di distanze

In un mondo sempre più caratterizzato dalla necessità di coprire distanze e dalla frequenza dei viaggi, è frequente che il lavoratore, per recarsi sul luogo in cui deve prestare la propria opera, debba affrontare spostamenti anche considerevoli.

Questo problema, particolarmente sentito nel settore edilizio, ha portato l’ANCE – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili- a richiedere, nei giorni scorsi, un parere sotto forma di istanza di interpello (n. 13/2010) alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro in merito alla commutabilità in orario del tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo di lavoro. Una questione che interessa da vicino anche il settore dei servizi, in cui capita di frequente che gli operatori debbano raggiungere cantieri distanti dal proprio domicilio.

Un problema semplice, ma solo in apparenza

Definire il problema non è difficile: se io, lavoratore dell’impresa “x” con sede a Milano, devo recarmi in un cantiere, poniamo, a Busto Arsizio (una quarantina di km dal capoluogo lombardo), è giusto che il tempo da me impiegato per raggiungere Busto sia valutato come effettivo orario di lavoro, e quindi pagato e/o detratto dalla mia permanenza in cantiere?

Non facile: in generale, il principio è che il tempo per raggiungere il luogo di lavoro sia a carico del dipendente: così funziona un po’ dappertutto, questo è il senso comune e questo appare pacifico. Un insegnante non è pagato per il tempo che impiega per recarsi all’istituto scolastico, così come a un impiegato non viene retribuito il tempo che passa in treno o in auto per raggiungere l’ufficio e così via. Tuttavia si dà caso e caso, e nell’edilizia (e nei servizi) vi sono dinamiche a volte differenti. Cerchiamo di capire perché.

 

 

Capita spesso, nel settore dei servizi

La Direzione ispettiva ministeriale, in particolare, è stata interpellata in relazione all’ipotesi in cui il datore di lavoro consente ai lavoratori occupati in diversi cantieri di recarsi in un prestabilito “punto di raccolta” (che può essere la sede o il magazzino dell’azienda, per esempio) al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere. La richiesta è se il tempo di percorrenza per giungere al punto di raccolta debba essere computato nell’orario di lavoro. Con una precisazione: i lavoratori in questione non sono obbligati a recarsi al punto di raccolta -avvalendosi così, per pura comodità, del mezzo aziendale ma, al contrario, potrebbero recarsi direttamente in cantiere con altri mezzi. Proseguendo nell’esempio: la squadra di cinque addetti che deve svolgere una mansione a Busto, pur essendo composta di persone tutte automunite che potrebbero recarsi autonomamente in cantiere, sceglie di trovarsi presso la sede dell’azienda, poniamo a Milano San Siro, per recarsi sul luogo di lavoro con l’automezzo aziendale. In questo caso che si fa?

 

I precedenti normativi e le sentenze

“La questione sottoposta -risponde la Direzione- rimanda preliminarmente all’esame della disciplina dell’orario di lavoro contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) il quale, nel riprendere la definizione dettata dalla direttiva 93/104/CE, stabilisce all’art. 1, comma 2, lett. a) che per orario di lavoro deve intendersi “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni”. In proposito, con la Circolare 3 marzo 2005, n. 8 il Ministero del Lavoro ha sottolineato che la formulazione adottata dal D.Lgs. n. 66/2003 nel definire l’orario di lavoro risulta ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente normativa contenuta nel R.D. n. 1955/1923 che si basava sul concetto di “lavoro effettivo”. La nuova disciplina, infatti, ha spostato l’accento sulla “messa a disposizione”, in linea con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 9 settembre 2003, la quale ha ritenuto compresi nell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori “sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione di quest’ultimo per poter fornire immediatamente la loro opera in caso di necessità”. Sull’argomento appare inoltre opportuno ricordare sia la previsione normativa contenuta nell’art. 8 del D.Lgs. n. 66/2003 – secondo cui il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi sul posto di lavoro deve ritenersi escluso dal concetto di orario di lavoro – sia quella giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lav., n. 5775 del 11 aprile 2003 e Cass., sez. lav., n. 5701 del 22 marzo 2004) secondo cui “il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell’attività lavorativa vera e propria – e va quindi sommato al normale orario di lavoro come straordinario – allorché sia funzionale rispetto alla prestazione”, la quale al contempo ha spiegato che “sussiste il carattere di funzionalità nel caso in cui il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, sia poi di volta in volta inviato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa”.

Una valutazione complessa

Tutto questo funge da necessaria premessa al parere espresso dal Ministero. Le sentenze in merito al tema, infatti, appaiono distinguere, ai fini della valutazione del nesso di funzionalità: se l’accesso ad un determinato punto di raccolta fosse o meno indispensabile e quindi connesso alla prestazione da svolgersi presso il cantiere; se il ritrovo presso un centro di raccolta corrispondesse o meno ad una esigenza organizzativa aziendale; se la possibilità da parte del lavoratore di recarsi direttamente presso il cantiere fosse o meno subordinata al consenso del datore di lavoro; se presso il punto di raccolta si trovino strumenti e/o indumenti necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa; se presso il punto di raccolta (e non presso i singoli cantieri) si trovino locali che, per determinazione contrattuale, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori. Il punto centrale, per semplificare, è se i lavoratori si debbano o meno recare in un punto di raccolta prestabilito prima di andare in cantiere. Ciò premesso, appare chiaro che la questione riguarda non tanto la computabilità nell’orario di lavoro del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dalla propria residenza sul posto di lavoro, quanto, piuttosto, se l’orario di lavoro decorra dal momento in cui il lavoratore accede al “punto di raccolta” (ove sono reperibili i mezzi aziendali per raggiungere i cantieri) oppure dal momento in cui il lavoratore accede al cantiere.

La risposta. Centrale il principio di funzionalità

E’ apparso centrale, ai fini della risposta, il principio di funzionalità che sopra abbiamo cercato di spiegare: il ritrovo è funzionale al lavoro o è superfluo? Su questo si gioca l’interpretazione del quesito. Ove l’accesso al punto di raccolta costituisca una mera comodità per il lavoratore, che potrebbe recarsi al lavoro anche con mezzi propri, l’orario di lavoro decorre dal momento in cui il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività presso il cantiere. Viceversa, se è richiesto al lavoratore di recarsi al “punto di raccolta” per utilizzare un particolare mezzo di trasporto o per reperire la strumentazione necessaria o, comunque, di porsi a disposizione del datore di lavoro presso detto “punto di raccolta” entro un determinato momento (ad esempio, come a volte accade, per esigenze organizzative datoriali), è a partire da quest’ultimo che deve computarsi l’orario di lavoro. Un parere che non mancherà di sollevare discussioni, anche nel settore dei servizi, anche perché lascia molto, ma davvero molto, all’interpretazione caso per caso. Chi può dire se effettivamente il ritrovo sia necessario? Chi può affermare con certezza che l’operatore poteva recarsi con mezzi proprio al cantiere? Come spesso avviene, l’impressione è che eventuali contenziosi vadano comunque valutati di volta in volta, con notevoli discrepanze di giudizio e conseguenti zone d’ombra interpretative. Non resta che stare a vedere.

 

Giuseppe Fusto

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