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COLLEGATO AMBIENTALE TERZA PAGINA EMAS. Riguardo ai rifuti di pile a ac- retta gestione del “fne vita” dei pan- cumulatori viene precisato, all’interno nelli fotovoltaici, per uso domestico del Codice dell’ambiente, che ad essi o professionale, immessi sul mercato si applica la disciplina speciale previ- successivamente all’entrata in vigore sta dal D.Lgs. 188/2008, di attuazione della legge, prevedendo l’adozione di della disciplina dell’UE. L’articolo 41, un sistema di garanzia fnanziaria e di infne, detta disposizioni per una cor- un sistema di geolocalizzazione. … anche gli elettrici e gli elettronici 13 L’articolo 43 contiene disposizioni in materia di rifuti elettrici ed elettronici GENNAIO 2016 (RAEE) e di rifuti di pile e accumu- latori. Tra le varie disposizioni conte- nute si segnalano quelle volte a disci- plinare la riassegnazione al Ministe- ro dell’ambiente dei proventi derivan- ti dalle tariffe connesse all’attività di monitoraggio e vigilanza sui RAEE nonché alle attività svolte in materia di pile e accumulatori (tenuta del regi- stro, vigilanza e controllo). Viene al- tresì stabilito che nelle more dell’ema- nazione del decreto ministeriale che dovrà determinare criteri e modalità di trattamento dei RAEE (ulteriori rispet- to a quelli fssati dalla normativa vi- gente contenuta nel D.Lgs. 49/2014), continuano ad applicarsi gli accordi, conclusi dal Centro di coordinamento RAEE (CdC RAEE) con le associazio- ni di categoria dei soggetti recuperato- ri, per i soggetti che vi hanno aderito. Viene inoltre chiarito, riguardo all’ob- bligo, per i sistemi individuali e col- lettivi, di dimostrare il possesso di un sistema di gestione della qualità, che il possesso delle certifcazioni ISO 9001 e 14001 è alternativo (e non contestua- le, come potrebbe sembrare dal testo attualmente vigente) alla certifcazione
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