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Il nuovo conto energia termico: dalla corrente….al calore

(Tratto da GSA igiene urbana n.1-gennaio-marzo 2013)

Giunto a fine corsa il conto energia per l’incentivazione della generazione elettrica da fonti rinnovabili, la staffetta della corsa verso gli obiettivi imposti dall’Unione Europea è stata rilevata dal cosiddetto conto termico

di Andrea Ambrosetti

Introduzione

Il settore delle rinnovabili è un settore che negli anni è cresciuto in modo disorganico e, a volte, disorganizzato; talvolta grazie strumenti speculativi e di breve durata , a normative disorganiche e a regole regionali difformi tra loro ma che non ha seriamente puntato sulla ricerca tecnologica nazionale e sulla formazione della filiera.

Basti pensare che il nuovo Conto Energia Termico, che doveva mettere fine a un quadro di riorganizzazione complessivo sulle incentivazioni alle rinnovabili, dopo l’esito favorevole della Conferenza Unificata Stato Regioni del 6 Dicembre 2012, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo  il 2 Gennaio 2013, addirittura quasi due anni dopo il Decreto Legislativo 28/2011 che lo aveva previsto, con lo scopo di incentivare interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia  termica da fonti  rinnovabili.

Il meccanismo  d’incentivazione  premia quegli enti che erano stati esclusi dalle  detrazioni fiscali del 55/50% poiché non soggetti  a IRPEF o IRAP – quindi soprattutto le amministrazioni  pubbliche – ma anche quei soggetti che, avendo redditi limitati, non potevano beneficiare a pieno delle detrazioni. Il contributo, elargito dal GSE in rate annuali uguali per 2 o 5 anni, dipende dal tipo di intervento oggetto dell’incentivazione ed equivale mediamente a circa il 40% delle spese sostenute.
I contenuti del Nuovo Conto Energia

Le premesse

Le premesse del Nuovo Conto Energia termico, sono conseguenza diretta di quanto affermato nel preambolo  del Quinto Conto Energia Fotovoltaico.

Infatti in esso sono citati gli obiettivi del c.d. Pacchetto clima-energia “20-20-20″ (pari al 17% del consumo complessivo di energia al 2020). Si ricorda che tale obiettivo è scomposto in tre settori principali (calore, trasporti ed energia elettrica) e che, per quanto riguarda l’energia elettrica, l’obiettivo al 2020 del  26% del consumo totale elettrico è stato quasi raggiunto (con un anticipo di circa 9 anni!). Il preambolo del d.m. 5 luglio 2012 termina con la seguente considerazione: “per ora per il raggiungimento degli obiettivi va dato impulso ai settori del calore e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalità, in media, economicamente più efficienti”.

Quindi, come sottolinea il preambolo, il fotovoltaico deve lasciare il testimone alle rinnovabili termiche;  ed essendo queste delle tecnologie economicamente più efficienti, anche l’entità degli incentivi sarà “parametrata” diversamente dal passato. Tale criterio viene ribadito chiaramente anche nel preambolo del Conto Termico:

“Visto il Piano di azione nazionale per  le  energie rinnovabili, dottato ai sensi dell’art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010 che, in  linea  con  gli impegni assunti in sede europea, indica le misure al 2020 per il raggiungimento dell’obiettivo del 17%  di  produzione  energetica  da fonti rinnovabili e un livello di consumi finali lordi nel limite di 133 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, evidenziando  il ruolo  che  nel conseguimento dell’obiettivo è attribuito alla produzione di  energia  termica  da  rinnovabili  e  all’efficienza energetica“

Per quanto riguarda il preambolo del c.d. Conto Energia Termico, il legislatore premette inoltre “la necessità di un monitoraggio dei risultati e delle risposte ottenute con il nuovo regime di incentivi” e quindi  avverte gli addetti ai lavori che si tratta di uno strumento “in fase di messa  a punto” che il mercato dovrà utilizzare in modo coerente con le attese”.

Obiettivi di spesa

Il decreto mette a disposizione un impegno di spesa annuo complessivo pari a 900 milioni di euro, di cui 200 destinati alle pubbliche amministrazioni e 700 agli altri beneficiari. Raggiunto il rispettivo limite di spesa annua, i soggetti beneficiari hanno ancora sessanta giorni per richiedere gli incentivi. Non sono accettate ulteriori richieste di accesso agli incentivi fino all’aggiornamento periodico degli incentivi stessi, realizzato dal Ministero dello Sviluppo, di concerto con quello dell’Ambiente e quello delle Politiche agricole e d’intesa con la Conferenza unificata.

Beneficiari

I beneficiari, che possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico, ovvero di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO degli incentivi sono:

a) le amministrazioni pubbliche, sia per gli interventi d’incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni di produzione, che per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. Le amministrazioni pubbliche che possono accedere al bonus del Conto Energia Termico sono tutte quelle indicate all’art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, che recita: “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

b) i soggetti privati, intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito d’impresa o di reddito  agrario, per i soli interventi relativi alla  produzione di energia  termica da  fonti  rinnovabili  e  di sistemi ad alta efficienza.

Interventi incentivabili

L’articolo 1 del decreto afferma :

1. In attuazione dell’art. 28 del decreto legislativo n. 28/2011, il presente decreto  disciplina  l’incentivazione  di  interventi  di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come di seguito definiti, realizzati a decorrere dall’entrata in vigore del presente  decreto, ai fini del raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie  rinnovabili  e per l’efficienza energetica di cui all’art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011.

In sintesi gli interventi incentivabili sono divisi in due categorie :

Gli interventi d’incremento dell’efficienza energetica, realizzati in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati d’impianto di climatizzazione. E gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti  rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza. In particolare citiamo:

A) Interventi impiantistici per la produzione di acqua calda. Tra questi interventi sono compresi anche quelli che riguardano impianti che producono acqua calda in solar cooling destinata alla climatizzazione estiva. Con il Conto Energia Termico sono incentivabili tutte le operazioni di smontaggio e dismissione dell’impianto esistente e la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature per la realizzazione a regola d’arte degli impianti collegati alle utenze. In questo senso si considerano sia i costi delle apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, ma pure le spese per le opere idrauliche e murarie che si dovessero rendere necessarie.

B) Interventi impiantistici per la climatizzazione invernale. Per questi interventi valgono le medesime indicazioni sopra fornite, relative agli impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria. Rientrano nel Conto Energia Termico anche i sistemi di contabilizzazione del calore. In quest’ambito sono incentivabili anche le opere e i sistemi relativi alla geotermia.

C) Interventi per l’isolamento termico dell’involucro edilizio. Nel Conto Energia Termico fanno parte anche gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi anche delle opere provvisionali accessorie. Quindi, come si legge nella bozza del DM Termico: fornitura e messa in opera del materiale isolante, dei materiali ordinari per la realizzazione delle strutture murarie collegate e demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo, se in fedele riproduzione dell’esistente.

D) Interventi per l’isolamento termico dei serramenti. Si tratta di interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica di chiusure apribili o assimilabili, quali porte, finestre e vetrine, anche se non apribili (compresi anche i sistemi di schermatura e/o ombreggiamento). In questa categoria sono incentivabili sia le spese per la fornitura e messa in opera di nuove chiusure e anche il miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti.

E) Interventi di riduzione irraggiamento solare negli ambienti interni. Il Conto Energia Termico prevede anche facilitazioni economiche per la fornitura e messa in opera di tende tecniche, schermature solari esistenti esterne regolabili (mobili) o assimilabili. Anche i meccanismi automatici di regolazione e controllo di questi sistemi sono parimenti incentivabili.

F) Prestazioni professionali. Infine, il Conto Energia Termico non dimentica di includere tra gli interventi incentivabili anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi delle 5 categorie sopra citate, comprese la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica degli edifici oggetto degli interventi.

Ammontare e durata dell’incentivo

Gli  incentivi  sono erogati dal GSE  con rate annuali per la durata di  2 anni per:

–  sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW;

–  sostituzione di scaldacqua elettrici scaldacqua a pompa di calore;

–   installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie  lorda  fino a 50 m;

–   sostituzione d’impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW);

Per tutti gli altri interventi le rati annuali hanno la durata di 5 anni. Se l’incentivo totale non supera 600 € il GSE lo eroga in un’unica annualità. Il calcolo dell’incentivo dipende dal tipo d’intervento. L’ammontare dell’incentivo dipende dalla tipologia dell’intervento. Il calcolo dell’incentivo è dato dal risultato di apposite formule (alcune più semplici, altre complesse) che tengono conto di vari fattori, come la percentuale di spesa incentivabile, i massimali di costo ammissibili, il costo specifico della tecnologia utilizzata, la superficie interessata dall’intervento, la potenza termica dell’impianto, la zona climatica dell’intervento, appositi coefficienti, ecc.

Accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi, il richiedente deve presentare la domanda al GSE tramite la scheda domanda che sarà messa a disposizione sul sito del Gestore per i servizi energetici. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell’intervento o di ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori siano terminati prima della pubblicazione online della domanda di accesso agli incentivi del Conto Energia Termico, il decreto prevede che la domanda possa essere inoltrata anche entro 60 giorni successivi alla data in cui sarà resa disponibile sul sito GSE la scheda domanda.

La domanda per accedere agli incentivi previsti dal Conto Energia Termico deve indicare in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell’intervento. La domanda deve essere firmata dal soggetto responsabile che ne fa richiesta e accompagnata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Gli altri documenti da allegare alla domanda di accesso agli incentivi
Il decreto sul Conto Energia Termico prevede che chi chiede gli incentivi deve fornire informazioni su uno o più dei seguenti documenti, che potranno essere richiesti dal GSE anche in formato cartaceo:

–  Attestato di certificazione energetica redatto secondo quanto definito dal d.lgs. 192/2005;

–  Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti l’appropriato dimensionamento del generatore di calore e la rispondenza dell’intervento ai requisiti tecnici indicati negli allegati del Conto Energia Termico;

–  Schede tecniche dei componenti e delle apparecchiature installate;

– Fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta di incentivazione e le relative ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento;

– Diagnosi energetica (ove prevista);

– Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nel divieto di cumulo. Nell’ambito dell’autodichiarazione, occorre dichiarare eventuali incentivi aggiuntivi percepiti;

–  Dichiarazione di conformità dell’impianto resa dall’installatore;

–  Certificato per il corretto smaltimento degli interventi oggetto di sostituzione e smaltimento (ove previsto);

– Certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell’applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata (ove previsto).

Cumulabilità

L’incentivo non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Limitatamente agli edifici pubblici a uso pubblico, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. Nei casi d’interventi beneficiari di altri incentivi non statali cumulabili, l’incentivo è attribuibile nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Conclusioni

Il DM Termico ha subito una lunghissima gestazione prima di ‘venire alla luce’. Il testo è stato “ritoccato” con le modifiche proposte dalle Regioni, che prevedono l’innalzamento a 1 MW della soglia di potenza per gli impianti, l’incentivazione non solo nel caso di sostituzione, ma anche di installazione ex-novo di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza fino a 1 MW, l’incentivazione per le sole aziende agricole che svolgono attività agroforestale, esclusivamente nelle aree non metanizzate, per la sostituzione di generatori di calore alimentati a gpl con generatori di calore alimentati a biomassa e, infine, la possibilità di prevedere che i certificati di manutenzione vengano inseriti nei Catasti informatizzati costituiti presso le Regioni (anziché conservati in formato cartaceo per cinque anni).

In generale il Decreto nella sua formulazione finale con le modifiche proposte dalla Conferenza Unificata Stato Regioni è stato accolto con soddisfazione dalle principali Associazioni del settore che hanno espresso soddisfazione per il varo della tanto attesa legge, che disegna finalmente “un quadro incentivante chiaro e stabile per le rinnovabili termiche”, che amplia gli incentivi a quei soggetti che non possono godere delle detrazioni fiscali e consente inoltre un rientro in tempi rapidi (2 o 5 anni, mentre per le detrazioni, lo ricordiamo, servono 10 anni).

Inoltre “per il settore delle biomasse si tratta indubbiamente di un intervento di promozione dell’energia termica tra i più rilevanti a scala europea, che pone l’accento sulla qualità delle tecnologie di conversione energetica per apparecchi domestici e impianti, sulla loro manutenzione programmata e istituisce un’iniziale attenzione alla qualità dei biocombustibili, in particolare per il pellet. Gli effetti per i consumatori finali in primis, per le imprese forestali e agricole, i costruttori distributori e manutentori di apparecchi e impianti, per la qualità ambientale e per il sistema economico nazionale, saranno positivi”.
Tuttavia le Associazioni hanno segnalato alcuni aspetti critici della norma:
1) la messa a disposizione di 900 milioni di euro all’anno “non può certo essere considerata adeguata, soprattutto se si considera quanto sostenuto nella Strategia Energetica Nazionale con riferimento all’importanza di puntare sulle rinnovabili termiche”;
2) sebbene chiamato Conto Termico per similitudine con il Conto Energia del fotovoltaico, l’incentivo non è in realtà legato alla produzione degli impianti, come avviene per le rinnovabili elettriche, e quindi il Conto Termico non tiene conto dei differenti costi delle tecnologie disponibili sul mercato, con il rischio di privilegiare impianti di qualità più scadente;

3) per quanto riguarda le pompe di calore, si è lontani dal coprire con i sussidi il 40% circa dell’investimento complessivo per installare dispositivi termici, come indicato nello schema di decreto, arrivando al massimo al 15-20% per le pompe di calore fonte aria e addirittura a meno del 10% per quelle fonte acqua;

4) l’esclusione delle caldaie a condensazione dal Conto Termico non è positiva per lo sviluppo di questo mercato;

5) l’aumento della soglia a 1.000 kWt richiesto dalla Conferenza Unificata Stato Regioni in cambio dell’esclusione di questi interventi dal meccanismo dei titoli di efficienza energetica non trova una chiara giustificazione economica.

A fronte di tali giustificate critiche, tuttavia, per concludere dobbiamo sottolineare che finalmente il legislatore ha voluto predisporre un quadro organico per la promozione dell’efficienza energetica e delle rinnovabili termiche dove coesistono i TEE (certificati bianchi), le detrazioni fiscali, il conto energia termica, oltre alle agevolazioni in conto capitale e gli altri strumenti finanziari (come il ricorso a una ESCO, società di servizio energetico) del settore.

Infatti, ormai conclusa la fase iniziale sperimentale dei TEE, lo strumento è diventato una forma codificata e matura di programmazione di interventi di efficientamento di taglia medio-grande oltre a rappresentare un fronte avanzato di ricerca di ingegneria finanziaria per il settore.

Invece, le oscillazioni valutarie nel mercato dei titoli e la mancanza di competenze specialistiche diffuse ha reso di fatto i TEE uno strumento complesso e specialistico al quale difficilmente possono accedere le Amministrazioni pubbliche; inoltre, la PA non può comunque utilizzare lo strumento delle detrazioni fiscali.

Il Conto Energia Termico intende operare dove le misure incentivanti citate non possono essere scelte o per mancanza di specifiche competenze (vedi PA) o per scelte di tipo tecnico-finanziario. Dunque, non si tratta di una misura “assorbente” di incentivazione in quanto sarà sempre necessario  accedere alle altre misure sia nel caso in cui risulti dal Decreto stesso esplicitamente esclusa l’incentivazione (ad esempio per interventi di grandi dimensioni ) o ci siano casi in cui gli strumenti di incentivazione attuabili non siano concorrenti ma mutuamente esclusivi. Ad esempio si dovrà scegliere tra detrazione del 55% e Conto Energia Termico per la realizzazione  di impianti solari termici di piccola taglia.

Concludendo, il cosiddetto Conto Energia Termica raccoglie il testimone dal quinto Conto Energia, giunto ormai a fine corsa, proseguendo la corsa agli obiettivi concordati con l’Europa (Pacchetto 20-20-20), forte dell’esperienza già maturata nel settore; privo quindi degli aspetti fortemente  speculativi  che hanno caratterizzato il recente passato.

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