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scEnAri PrEVEnZionE incEnDi prevenzione incendi in albergo, ecco il decreto di Giuseppe Fusto Il DM 14 luglio 2015, entrato in co-alberghiere esistenti alla data di en- vigore ad agosto, fssa le disposi- trata in vigore del decreto. In partico- zioni tecniche per la prevenzione lare il provvedimento è stato emanato degli incendi negli alberghi da 25 ai sensi dell’art. 11 del D.L. 150/2013, a 50 posti letto. Critica la posizio- che – in sede di proroga al 31 ottobre 2015 dei termini per l’adeguamento ne di Asshotel. alle disposizioni antincendio – aveva previsto, al comma 2, l’emanazione di Quando si parla di alberghi il tema del- una regola tecnica che semplifcasse la sicurezza è sempre in primo piano, gli adempimenti di cui al D.M. 9 aprile perché l’ultima cosa che deve succe- 1994 per le strutture alberghiere da 25 plicata anche per le opere di ristruttu- 44 dere a un ospite è di sentirsi a rischio a 50 posti letto. Le disposizioni conte- razione o di ampliamento limitatamen- in una struttura dell’hospitality. E il nute nel decreto in oggetto trovano ap- te alle parti interessate dall’intervento OTTOBRE rischio incendio è uno dei più seri. E’ plicazione per la progettazione, la re- e che comportano l’eventuale rifaci- 2015 alla luce di questo che si devono leg- alizzazione e l’esercizio delle attività mento dei solai in misura non supe- gere le recenti disposizioni in tema di ricettive turistico-alberghiere, così co- riore al 50%. La regola tecnica è co- prevenzione incendi: ci riferiamo in me defnite dal decreto del 1994, che stituita da 8 punti. Il punto primo ri- particolare al DM 14 luglio 2015 del abbiano un numero di posti letto su- guarda l’ubicazione degli alberghi la Ministero dell’Interno “Disposizioni periore a 25 e fno a 50, esistenti al 22 cui attività può essere svolta, e cioè: di prevenzione incendi per le attivi- agosto 2015. in edifci costruiti per la specifca de- tà ricettive turistico - alberghiere con E’ l’articolo 2 a fssare gli obiettivi del stinazione, isolati o tra essi contigui; numero di posti letto superiore a 25 e provvedimento, che sono, in sintesi: in edifci costruiti per la specifca de- fno a 50”, pubblicato sulla Gazzetta a) minimizzare le cause di incendio; stinazione, contigui e separati da al- Uffciale- Serie Generale n.170 del 24- b) garantire la stabilità delle strutture tri che hanno destinazioni diverse; nel 7-2015 ed entrato in vigore in agosto. portanti al fne di assicurare il soccor- volume di edifci con destinazione mi- so agli occupanti; sta (sono indicate delle limitazioni, co- Gli obiettivi e il campo c) limitare la produzione e la propaga- me la presenza di quelle attività in cui di applicazione zione di un incendio all’interno della sono detenute o manipolate sostanze La disposizione, che consta di sei arti- struttura ricettiva; o miscele pericolose, o in cui si ef- coli e un allegato, si applica (art. 1) per d) limitare la propagazione di un in- fettuano lavorazioni pericolose ai f- la progettazione, la realizzazione e l’e- cendio ad edifci od aree limitrofe; ni dell’incendio o dell’esplosione). Il sercizio delle attività ricettive turisti- e) assicurare la possibilità che gli oc- punto 2 parla di separazioni-comuni- cupanti lascino i locali e le aree in- cazioni degli alberghi, per le quali so- denni o che gli stessi siano soccorsi no prescritte le caratteristiche di resi- in altro modo; stenza al fuoco. Il terzo punto passa in f) garantire la possibilità per le squa- rassegna le caratteristiche costruttive, dre di soccorso di operare in condizio- il quarto le misure per l’evacuazione, ni di sicurezza. il 5 altre disposizioni soprattutto per le aree a rischio specifco, il 6 mezzi Le disposizioni tecniche ed impianti, il 7 segnaletica e l’otta- L’allegato 1, richiamato dall’articolo vo e ultimo il piano d’emergenza. Pe- 3, contiene la regola tecnica per la pre- raltro il responsabile delle attività ha venzione degli incendi, che viene ap- la facoltà di optare per l’applicazione
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