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Videosorveglianza sul lavoro

Quello delle telecamere installate sul luogo di lavoro continua ad essere per le imprese un tema spinosissimo. Bandite dallo Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), poi piano piano reintrodotte dalla prassi e dalle effettive esigenze di espletamento del servizio in determinati settori (si pensi ad esempio alla Grande Distribuzione Organizzata, a cui si riferisce nello specifico il pronunciamento europeo che vedremo), sono state oggetto il 17 ottobre scorso di una sentenza della Corte Europea che dà il “via libera” in caso di evidenti necessità imprenditoriali. Ma il Presidente del Garante per la privacy italiano, Antonello Soro, si è affrettato a puntualizzare, in un comunicato pubblicato lo stesso giorno, che la cosa non deve diventare una prassi.

Il fatto

Ma studiamo più a fondo la questione, a partire proprio dalla sentenza dei giudici europei, destinata -lo si voglia o no- a fare scuola. Il sito “privacy.it” ricostruisce molto accuratamente la vicenda: il manager di un supermercato spagnolo, nel 2009, rapportando le vendite agli gli stock in magazzino, aveva notato delle incongruenze. Un’ulteriore analisi rivelava perdite per oltre 8omila euro tra febbraio e giugno. Il manager faceva allora installare alcune telecamere nel supermercato, ben visibili (direzionate verso gli ingressi) ed informandone i lavoratori. Ma, al contempo, ne faceva installare altre – questa volta nascoste e senza darne notizia al personale – direzionate verso le casse.

Ed è proprio qui che è… “cascato l’asino”. Infatti proprio queste ultime, attive per soli 10 giorni, hanno ripreso gli addetti alle casse e ad alcuni addetti vendite compiere diversi furti della merce. Morale: 14 licenziamenti, subito impugnati e tuttavia considerati legittimi dalla giustizia spagnola nonostante la normativa iberica preveda che il personale sia informato della presenza di sistemi di videosorveglianza. Alcuni lavoratori ricorrevano allora alla Corte di Strasburgo per violazione dell’art.8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo che tutela la vita privata e familiare degli individui.

La sentenza conferma i recessi

Ebbene: la CEDU ha stabilito che i giudici spagnoli hanno attentamente bilanciato i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli del datore di lavoro, effettuando una valutazione approfondita dei motivi alla base della videosorveglianza. Si ritiene corretta l’interpretazione secondo cui la generalmente dovuta informativa al personale poteva essere omessa in compresenza del ragionevole sospetto di una grave colpa dei lavoratori e dall’entità del danno che costoro avevano causato -e avrebbero presumibilmente ulteriormente perpetrato- a danno dell’azienda.

La frenata del Garante: “Ribadita la proporzionalità”

Attenzione però. Se anche la Corte Europea sembra aprire uno spiraglio alla possibilità di installare telecamere sul posto di lavoro, in Italia il garante della Privacy Antonello Soro opera una poderosa frenata. In una dichiarazione pubblicata a poche ore dal pronunciamento europeo, infatti, Soro è stato molto esplicito: “La sorveglianza occulta non diventi prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti”, ha fatto sapere. “La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo -si legge- se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo”.

I presupposti dell’installazione

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro è stata infatti ritenuta ammissibile dalla Corte solo perché, nel caso che le era stato sottoposto, ricorrevano determinati presupposti: vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale, l’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta, le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato, non era possibile ricorrere a mezzi alternativi e le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

Solo come “extrema ratio”

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria. Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”.

 

Link Sentenza Strasburgo

Link Comunicato Garante 17 ottobre

 

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