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Pulizie in condominio: no al fai da te

Pulizie “fai da te” da parte dei condomini a turno, o di terzi incaricati e retribuiti di volta in volta secondo le esigenze dopo aver revocato un regolare appalto a un’impresa? La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29220 dello scorso 13 novembre, ha detto no, accogliendo il ricorso di una condomina che svolge la professione di avvocato: secondo gli Ermellini, insomma, è nulla la decisione presa a maggioranza dall’assemblea condominiale in questo senso: non è possibile, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, modificare a maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese”.

Si legge infatti nella sentenza: “Il diritto-dovere di ciascun condomino, ex art. 1118 c.c., di provvedere alla manutenzione delle cose comuni comporta non solo l’obbligo di sostenere le spese, ma anche tutti gli obblighi di facere e di pati connessi alle modalità esecutive dell’attività manutentiva, rimanendo tuttavia affetta da nullità la delibera dell’assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini espresso in apposita convenzione, si modifichino a maggioranza i criteri legali o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi comuni (quale quello di pulizia delle scale), venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso l’imposizione, come nella specie, di un obbligo di fare, ovvero di un comportamento personale, spettante in egual misura a ciascun partecipante e tale da esaurire il contenuto dell’obbligo di contribuzione”.

Ora, al di là dei tecnicismi giurisprudenziali, siamo di fronte a una pronuncia importante nell’ottica della trasparenza e della valorizzazione del lavoro delle imprese di pulizia/ multiservizi/ servizi integrati. Infatti c’è il rischio che delibere come quella impugnata e annullata dalla Cassazione aprano il campo alla proliferazione di lavoro sommerso. Un rischio che va assolutamente evitato.

Ordinanza Cassazione 29220 del 13 novembre 18

 

 

 

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