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PMI, finalmente semplificato il contratto di rete

I vantaggi del fare rete (soprattutto online)

Introdotto nell’ordinamento italiano nel 2009, il contratto di rete è un interessante strumento giuridico che permette  a due o più imprese, tipicamente PMI, di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità, senza cioè costituire un’organizzazione come la società o il consorzio, nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali. E non solo: tra i vantaggi si segnalano la limitazione della responsabilità per obbligazioni assunte verso terzi per conto della rete, semplificazioni nell’accesso al credito, riduzione rischi operativi, partecipazione a gare d’appalto con risorse dedicate, riduzione costi di gestione. In Italia sono già quasi 6.500 le imprese che hanno scelto di fare rete, con oltre 1.350 reti. Capofila è la Lombardia, con 1.564 imprese e 439 reti, seguita da Emilia, Toscana, Abruzzo, Veneto e Lazio. La crescita si è avuta soprattutto nell’ultimo anno e mezzo, ma ora c’è una grande novità che farà lievitare il numero di aziende pronte a “fare rete”. Infatti il Dm 122/2014, entrato in vigore il 9 settembre, prevede espressamente la possibilità della formalizzazione online del contratto di rete, con la semplice firma digitale dei partecipanti. Cosa che spingerà sempre più imprese a fare rete, per almeno due ordini di ragioni: l’indubbio risparmio economico che la procedura telematica garantisce, e la semplicità estrema nella modifica del contratto, che grazie a tale semplificazione potrà essere cambiato agevolmente online, mettendo la parola fine a uno dei problemi storici delle reti d’impresa.

Importante semplificazione per le PMI

Insomma, semplificazioni in vista, anzi già in atto, per le PMI. Il Decreto 122/14 contiene infatti, all’allegato A, il modello standard di contratto di rete idoneo ad essere sottoscritto per firma digitale (secondo quanto previsto dall’art. 24, D. Lgs. n. 82/2005, cosiddetto “Codice dell’Amministrazione digitale”) o per firma autenticata (art. 25 del medesimo D. Lgs. n. 82/2005). Viene così a cadere un altro gravame burocratico, visto che la firma digitale, che non necessita di altra autenticazione, si affianca ai ben più onerosi atti costitutivi pubblici o scritture private autenticate. Cosa che fino a ieri si faceva ancora, nonostante  già con il Decreto Legge n. 179/2012, il legislatore avesse previsto la possibilità di concludere il contratto di rete anche digitalmente e con un modello standard di contratto. Ciò che mancava era, appunto, la predisposizione di un modello standard.

Cosa fare

Veniamo alla parte pratica: tale modello standard dovrà essere compilato e presentato al registro delle imprese. Per fare ciò si dovrà usufruire della procedura telematica accessibile via web dal sito www.registroimprese.it (area dedicata). Il modello dovrà essere sottoscritto, appunto con firma digitale, da  ciascun imprenditore o legale rappresentante dell’impresa che aderisce alla rete. Quattro le sezioni del modello: Contratto di rete; Organo comune; Fondo patrimoniale; Allegati e invio. Ogni sezione è articolata in una serie di campi obbligatori (“partecipanti al contratto di rete”, “modalità di realizzazione dello scopo comune”, “previsione della  modificabilità a maggioranza del programma”, “obiettivi strategici della rete”, ecc.) attraverso i quali si comunicano al registro delle imprese tutti i contenuti richiesti dalla legge per il contratto di rete, fino all’invio al Registro delle Imprese. Allo stesso modo si potranno allegare documenti informatici o copie informatiche privi di elementi attivi in conformità alle specifiche tecniche predisposte da Infocamere S.C.p.A. La procedura informatica, quindi, rilascia una ricevuta di avvenuta presentazione del modello. In alternativa modello e allegati possono essere presentati su supporto informatico. Ricordiamo che all’interno del contratto di rete dovranno essere indicati almeno l’oggetto del contratto, gli obiettivi strategici, le modalità concordate per verificare l’avanzamento verso gli obiettivi e la definizione di un Programma di Rete.

 Decreto 122/14

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