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No conciliazione, no Naspi

Torniamo a parlare dell’indennità Naspi, la “tassa sul licenziamento” introdotta dalla Legge Fornero (92/2012), e poi “rilanciata” con il decreto legislativo 22 del 4 marzo 2015, di cui tanto si è discusso fino al mese scorso in relazione ai casi di cambio d’appalto. Questa volta l’argomento è diverso, e ha a che fare con la cosiddetta “risoluzione consensuale” del rapporto di lavoro.

In particolare, il giorno 12 febbraio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato, nel comunicato “NASpI e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc – Chiarimenti in merito alla possibilità di riconoscimento dell’indennità NASpI” che l’indennità non spetta a chi si trova in stato di disoccupazione a seguito di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro che impiega meno di 15 dipendenti. Il chiarimento arriva in seguito alla richiesta alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali in ordine alla possibilità di riconoscere l’indennità mensile di disoccupazione NASpI di cui al decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015 nel caso in cui il lavoratore venga a trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di richiesta congiunta, con il datore di lavoro, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui all’articolo 410 cpc per le aziende dimensionate al di sotto dei quindici dipendenti al di fuori del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966 come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012.
La DG ASIO (Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’Occupazione), con nota del 12 febbraio 2016, in riscontro al quesito posto, acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo, ha chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell’ambito del tentativo di conciliazione di cui all’articolo 410 cpc.

Ciò in base al tenore letterale dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015 che stabilisce che la NASpI è riconosciuta, oltre che nei casi di licenziamento, anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge n. 604/1966.

Link chiarimento Ministero

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