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Libertà d’impresa e clausola sociale

La clausola sociale, lo sappiamo, è cosa buona e giusta ed è una sacrosanta tutela del diritto al lavoro, ma –almeno stando alla più recente giurisprudenza in materia- non può diventare un principio assoluto fino al punto da compromettere l’autonomia organizzativa dell’operatore economico subentrante in una commessa. In altre parole, come ha sancito il Consiglio di Stato con sentenza 4040 del 2 luglio scorso, riferita proprio a un appalto di servizi, i due principi vanno armonizzati.

Il secondo grado di giustizia amministrativa, nella fattispecie, era chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di indicare nel bando di gara il Contratto collettivo nazionale da applicare, ma quello che qui ci interessa immediatamente è il principio ribadito dai giudici di Palazzo Spada, e cioè che il principio della clausola sociale, ripreso anche dalla lex specialis del bando in oggetto, secondo cui è obbligatorio assorbire il personale impiegato dall’appaltatore uscente, deve “essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante”.

Sentenza CdS 4040/18

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