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Agevolazioni: solo per contratti maggiormente rappresentativi

Attenzione ai contratti siglati da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali prive del requisito della rappresentatività in termini comparativi: chi li applica perde la possibilità di accedere i benefici e alle agevolazioni sulle assunzioni.  A mettere, per l’ennesima volta, i “puntini sulle I” è ’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), che con circolare n. 9 del 10 settembre scorso ha ribadito che, con esclusivo riferimento all’art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, il datore di lavoro deve osservare i contenuti, normativi (periodo di prova, orario di lavoro, lavoro supplementare e straordinario, ecc.) e retributivi, dei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Invece, per quanto riguarda le ulteriori prerogative, quali, ad esempio: la disciplina in deroga di alcuni contratti di lavoro in base all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015, la disciplina integrativa del D. Lgs. n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, la sottoscrizione dei contratti di prossimità ex articolo 8 del D.L. n. 138/2011, la costituzione degli Enti Bilaterali,  che il Legislatore ha riservato ai contratti collettivi sottoscritti da soggetti comparativamente più rappresentativi facendo ad essi esplicito rinvio, l’Ispettorato precisa che non è possibile riconoscere ai contratti sottoscritti da OO.SS. prive del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi le predette prerogative, comportandone conseguentemente l’inefficacia sul piano giuridico.

Circolare Inl 10/9/2019

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