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Appalti pubblici pulizie: i criteri on/off soccombono di nuovo

Appalti pubblici di pulizia, criteri on/off ancora sotto il fuoco della giustizia amministrativa. Annullati dal Tar Lazio due appalti per l’affidamento di servizi di pulizia presso alcune Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco. Secondo il giudice capitolino i criteri “sì/no” comportano l’appiattimento dei valori tecnici e il ritorno a una logica di prezzo.

Il Tar del Lazio, sezione Prima Bis, con le pronunce “gemelle” n. 05022 e 05023/18 dello scorso 4 maggio, ha annullato due “appalti specifici” dal Ministero degli Interni, attraverso il c.d. “SdaPa Consip”, per l’affidamento dei servizi di pulizia delle sedi di alcune Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco. Ciò in ragione della rilevata illegittimità dei criteri tabellari di tipo on/off che, nell’ambito delle concrete fattispecie analizzate, avevano finito per trasformare il criterio di aggiudicazione da quello dell’OEPV in quello del prezzo più basso.

Le pronunce, che fanno seguito alle ordinanze sospensive n. 165 e 166 dello scorso 13 gennaio, che fissavano l’udienza per il 4 aprile, mettono nel mirino, in particolare, i criteri on off, che avrebbero annullato pressoché totalmente ogni valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, azzerando quindi lo spazio d’intervento progettuale dei concorrenti, chiamati a rispondere “sì o no” alle richieste tecniche del servizio, senza neppure la possibilità di produrre una relazione e senza possibilità di una “gradazione” dei criteri, salvo in pochissime eccezioni (ad esempio la rumorosità dei macchinari per la pulizia). Si sarebbe di fatto realizzato, in altri termini, un appiattimento nella valutazione delle proposte contrattuali al criterio del prezzo più basso, in violazione di quanto previsto dal Codice degli appalti 50/16.

Senonché la stazione appaltante avrebbe dovuto, perlomeno, fornire adeguate motivazioni alle sue scelte. E così il giudice, preso atto della astratta possibilità, nell’ambito dello Sdapa, di definire criteri tecnici di valutazione di natura discrezionale in occasione dei singoli “appalti specifici”, ha messo in rilievo come tali specificazioni non fossero state effettuate in relazione agli “appalti specifici” oggetto dei giudizi.

Per il Tribunale amministrativo, quindi, in assenza di tali specificazioni il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, pur formalmente accolto dalla lex specialis attraverso la previsione di due distinti punteggi per l’offerta tecnica e per quella economica, era stato neutralizzato dalla “standardizzazione” dell’offerta tecnica, sostanzialmente bloccata a causa del sistema tabellare di attribuzione del punteggio secondo la modalità “on/off” per la quasi totalità degli elementi oggetto di valutazione.

I criteri on/off, uniti “alla mancata previsione di alcuna relazione tecnica di accompagnamento, ha comportato uno snaturamento del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinando un appiattimento quasi indifferenziato tra le varie proposte tecniche e un’incidenza, quasi totalitaria, dell’elemento quantitativo del prezzo, ai fini dell’assegnazione dell’appalto”.

Link sentenza 5022

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HTTN6TR5HCPE3E5A72QTSKISL4&q=

Link sentenza 5023

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=3Q5SEI6VNCRDL72H4GXKZDBD2U&q

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