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Servizi controllo accessi: attenzione a quando è illecito

Col Contratto Pulizie/Servizi integrati/ Multiservizi si può fare, ma attenzione alle limitazioni in vigore dal 2012, e spesso ignorate: attività di telesorveglianza e televigilanza, attività inerenti a obiettivi sensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza e custodia di beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico, per le quali è obbligatorio ricorrere a Guardie particolari giurate, come dispone dall’autunno 2012 il Dm 269/10.

La questione

Il Contratto Pulizie/Servizi Integrati/Multiservizi firmato dalle associazioni FISE Confindustria, Legacoop Servizi, Federlavoro Confcooperative, Unionservizi Confapi, AGCI Servizi per la parte datoriale e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL per la parte sindacale, e l’analogo contratto firmato da Fnip- Confcommercio con le medesime OO.SS. (2011), nella sfera di applicazione, prevedono la possibilità di controllo degli accessi e custodia aree. In particolare:

Servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia di locali, edifici, aree, ecc.).

Servizi di controllo accessi e custodia aree, edifici e attrezzature comprese la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private, con l’ausilio di impianti tecnologici e servizi cinofili.

Attenzione però a quanto disposto dal Decreto Ministeriale 269/10. Questo provvedimento, denominato “Decreto sulla capacità tecnica”, forniva indicazioni sulla formazione delle Guardie particolari giurate attive nell’ambito degli istituti di vigilanza. Il decreto è entrato in vigore il 15 marzo 2011 e gli istituti avevano 18 mesi per mettersi in regola. Dal 16 settembre 2012, dunque, i servizi che vedremo devono essere obbligatoriamente svolti da guardie particolari giurate formate ai sensi del Dm 269/10. Tale decreto si riflette, naturalmente, sulle imprese “multiservizi” che non dispongono di guardie particolari giurate, rimanendo così escluse dalle attività sotto menzionate. In sintesi, il Dm 269/2010, allegato D, stabilisce l’obbligatorietà di ricorrere a Guardie particolari giurate in alcuni casi specifici. Eccoli:

  • Attività di telesorveglianza e televigilanza, in quanto servizi di gestione e controllo a distanza di segnali d’allarme e/o immagini relative ad un bene mobile “…allo scopo di promuovere l’intervento della guardia giurata (come disposto dall’articolo 3 del Decreto).
  • Attività inerenti a obiettivi sensibili e siti con speciali esigenze di sicurezza, definiti nella sezione III dell’allegato D al Decreto, al punto 3b.1:
    -aziende pubbliche o private del settore energetico (sia che trattasi di strutture di produzione di energia che di centrali di distribuzione nelle aree urbane) e delle forniture idriche (compresi gli impianti di potabilizzazione o distribuzione nella rete idrica urbana);
    – aziende pubbliche o private del settore delle telecomunicazioni (in particolare centrali di collegamento, smistamento e gestione di reti telefoniche, sia fisse che mobili) e sedi di emittenti radiotelevisive a carattere nazionale;
    – raffinerie, centri oli per la raccolta ed il trattamento del greggio, depositi di carburante e lubrificanti con capacità di stoccaggio superiore a 100 tonnellate

Devono intendersi come siti con speciali esigenze di sicurezza e, come tali, analogamente affidati alla vigilanza delle guardie giurate, qualora non vi provvedano direttamente le Forze dell’Ordine:

– siti dove operano persone che svolgono compiti di particolare delicatezza per il pubblico interesse e per i quali va garantita l’incolumità e l’operatività (ad esempio aziende o presidi ospedalieri e/o sanitari);
– siti contenenti banche dati sensibili o il cui accesso è riservato solo a persone autorizzate (ad esempio strutture pubbliche munite di centri elaborazione dati e/o a forte affluenza di pubblico, sedi di Regioni, Province, INPS…);
– siti dove l’accesso sia subordinato al controllo con macchinari radiogeni o rilevatori di metalli o all’identificazione personale (ad esempio tribunali ed uffici giudiziari in genere);
– siti dove ci sia giacenza di valori significativi o merci di valore asportabili (ad esempio musei, pinacoteche, mostre se contenenti opere di alto valore artistico ed economico).

  • Custodia dei beni immobili e dei beni mobili in essi contenuti durante l’orario notturno o di chiusura al pubblico.

Pesanti le sanzioni, di rilevanza penale, sia per chi usufruisce del servizio (concorso in colpa), sia per chi lo presta pur essendo privo dell’indispensabile titolo di Polizia previsto dal Testo Unico di Legge Pubblica Sicurezza (art. 134): stando all’art. 140 del detto Tulps si rischia l’arresto fino a due anni e un’ammenda da € 206,00 ad € 619,00. Il reato non è oblazionabile ai sensi dell’art. 162 del Codice Penale.

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