HomeNewsletterRiduzione part-time, ci vuole la firma del lavoratore

Riduzione part-time, ci vuole la firma del lavoratore

La sentenza n. 1375/2018 della Corte di Cassazione affronta un problema molto sentito anche nel nostro settore: le variazioni orarie in regime di lavoro a tempo parziale (part-time). Ebbene, secondo la Suprema Corte esse vanno obbligatoriamente concordate con il lavoratore e messe per iscritto, non comunicate volta per volta.

I giudici hanno inoltre parzialmente scardinato il principio, evocato spessissimo dai datori, secondo cui il fatto che il dipendente lavori secondo le nuove modalità unilateralmente stabilite implichi un’accettazione di fatto delle medesime. Infatti, tra le argomentazioni di difesa del datore, figurava quella secondo cui l’accordo tra le parti in relazione alle variazioni dell’orario è desumibile dall’avere la dipendente eseguito le prestazioni richieste in forza dell’orario volta per volta comunicato e senza mai opporre rifiuto. Ciò non vale per il part-time, dicono gli Ermellini: infatti “con riferimento ai periodi in cui la prestazione è prevista part time la variazione dei turni orari deve risultare da patto scritto intervenuto tra le parti.” In caso di riduzione del lavoro a tempo pieno (e qui sta un altro motivo di interesse della sentenza), non è sempre necessario l’atto scritto, ma l’accettazione si può desumere sulla base di “fatti concludenti”.

In ogni caso, per il nostro comparto occorre fare molta attenzione: in un settore, come quello selle pulizie/ multiservizi/ servizi integrati, ad alta presenza di lavoratori a tempo parziale, occorre tenere presente questa sentenza, e soprattutto concordare per iscritto con il dipendente ogni variazione del part-time.

Sentenza 1375/18 Cassazione

 

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