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Riduzione del 5% sui contratti in essere nella Pa

Il 18 giugno è stato dato alla Camera il via libera definitivo al Dl 66/2014, entrato in vigore il 24 giugno (legge 89/2014). Si tratta di un testo ricco e molto articolato, come si evince già a partire dal titolo: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l’adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria. Si segnalano, tra le novità, la modifica del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di ridurre del 5% gli importi dei contratti in essere di beni e servizi.

Partiamo da quest’ultimo provvedimento, senz’altro il più preoccupante. Siamo sempre in clima di spending review: la riduzione è prevista dall’articolo 8, comma 8, secondo cui le pubbliche amministrazioni potranno, per i contratti in essere, rinegoziare gli stessi con una riduzione del 5% dell’importo contrattuale. Resta la facoltà del prestatore del servizio di recedere entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà dell’Amministrazione senza penalità. La riduzione non deve comunque avvenire a scapito del costo del lavoro e della sicurezza, salvaguardando cioè quanto previsto dagli art. 82, comma 3 bis, e 86, comma 3 bis del DLgs 163/2006. Il fine è una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per complessivi 2,1 miliardi a decorrere dal 2014, di cui 700 milioni da parte delle regioni e province autonome, 340 milioni a carico delle province e città metropolitane, 360 milioni da parte dei comuni e 700 milioni da parte delle amministrazioni statali. Sempre l’articolo 8 specifica anche gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni e alla tempestività dei pagamenti; un tema, quest’ultimo, recentemente giunto all’attenzione dell’Europa. Un piccolo approfondimento merita l’iter della questione: in virtù di un emendamento approvato in Senato, si chiarisce che la facoltà della pubblica amministrazione di rinegoziare il costo del servizio vale solo per i contratti in corso (o per quelli che derivano da procedura di gara per cui, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta aggiudicazione provvisoria), e non si applica, come in un primo tempo sembrava, sulle future gare. Va sottolineata anche la natura facoltativa del provvedimento: a tale proposito, l’art. 47 comma 12 attribuisce ai Comuni la possibilità di rimodulare le spese o adottare misure alternative per ottenere risparmi analoghi. Un importante strumento, se usato correttamente, contro i temuti tagli lineari.

Passando all’articolo 9, comma 4 bis, ecco una modifica del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il testo, che interviene a modifica del comma 1, lettera n) dell’articolo 83 del Codice degli appalti (dlgs 163/2006) prevede che quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra i criteri per la valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del contratto, quello della “sicurezza di approvvigionamento” venga sostituito con quello della “sicurezza di approvvigionamento e dell’origine produttiva”.

Tra le altre modifiche che interessano le imprese, di cui abbiamo parlato nelle scorse uscite, spiccano l’Acquisizione di lavori, beni e servizi con centrali di committenza (art. 9, comma 4, che sta creando non pochi problemi negli acquisti dei comuni non capoluogo di provincia), con la sostituzione del comma 3 bis dell’articolo 33 del Codice degli appalti (163/2006) e la pubblicazione dei bandi con oneri a carico degli aggiudicatari (art. 26) con la sostituzione integrale del comma 7 dell’articolo 66 del Codice degli appalti con i due nuovi commi 7 e 7 bis, e con quella del comma 5 dell’articolo 122 del Codice appalti con i due nuovi commi 5 e 5 bis. Con la nuova versione di tali commi viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara avvenga esclusivamente online. L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

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