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Responsabilità solidale estesa anche ai consorziati

La sentenza sopra menzionata del Tribunale di Caltanissetta (giudice monocratico C.D. Cammarata) segna un importante chiarimento nell’intricata palude della responsabilità solidale: vi si dispone infatti che le singole società che fanno parte di un’organizzazione consortile possano essere chiamate anche singolarmente a rispondere in solido in caso di gara ad evidenza pubblica normata dal Codice degli appalti 163/2006.

Il fatto è molto chiaro: avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un’impresa che con altre aveva costituito una società consortile a responsabilità limitata, l’impresa stessa ha eccepito che l’ingiunzione doveva essere pronunciata nei confronti del consorzio. Era con il consorzio, infatti, che il creditore aveva avuto rapporti commerciali. Inoltre la forma del consorzio a responsabilità limitata, sempre secondo l’impresa destinataria dell’ingiunzione, “schermerebbe” l’impresa stessa in casi come questo secondo quanto previsto, fra l’altro, dalla sentenza di Cassazione n. 18113 del 2003 che richiamava i principi dell’articolo 2462 del Codice civile.

Il giudice, tuttavia, ha rigettato l’eccezione in considerazione del fatto che, in questo caso, si parla di lavori affidati con gara a evidenza pubblica. Ne consegue che la normativa da applicare è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (163/2006), che all’articolo 37 sancisce che, in caso di lavori, servizi o forniture affidati a consorzi, “l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”. A nulla vale, quindi, lo schermo societario per evitare di incorrere nella responsabilità in solido.

Intanto non c’è pace sulla questione della responsabilità solidale negli appalti: nel consiglio dei Ministri di venerdì 29 agosto 2014 è stata cassata la norma che prevedeva l’abolizione della responsabilità in solido tra appaltatore e subappaltatore, fortemente voluta prima della pausa estiva, come si ricorderà, da autorevoli esponenti della politica (il ministro Lupi, ad esempio, parlava di una drastica semplificazione in tal senso). In sede di discussione in CdM del decreto “Sblocca Italia” è stata appunto annullata la norma sull’abolizione della responsabilità solidale fiscale tra appaltatore e subappaltatore, con la soppressione dei commi da 28 a 28-ter dell’articolo 35 del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006. Pochissimi giorni fa, però, sono trapelate notizie di una “mediazione” a livello governativo nell’ambito della discussione sul “decreto semplificazioni”: tra i contenuti di questo decreto ci sarebbe anche l’abolizione della responsabilità solidale negli appalti con riferimento al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente tra appaltatore e subappaltatore: tornerebbe quindi in campo l’abrogazione dei commi 28/28 ter dell’art. 35 del 223/06. La responsabilità solidale si conferma dunque una materia in continuo divenire nel quadro legislativo, che non trova ancora un esito definitivo e stabile.

Leggi la sentenza di Caltanissetta

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