HomeNewsletterNuove etichette sostanze pericolose: “tolleranza zero”

Nuove etichette sostanze pericolose: “tolleranza zero”

Col primo giugno di quest’anno è scattato un ulteriore step perentorio in materia di nuove etichettature europee per le sostanze pericolose, e in particolare di pittogrammi CLP: ci riferiamo al Regolamento europeo Ce 1272/08, che sta entrando in effettiva attuazione passo passo, sostituendo la legislazione previgente (il percorso si completerà il 31 maggio del 2018).

Il Regolamento: addio vecchi DPD
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 31 dicembre 2008, il Regolamento sopra ricordato riguarda la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele; in particolare modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006. Trattandosi di cambiamenti complessi, le imprese dei Paesi membri hanno avuto il beneficio di una fase transitoria di due anni rispetto al 1° giugno 2015, data entra la quale il Regolamento prevedeva che le sostanze fossero riclassificate e rietichettate secondo la classificazione CLP  (Classification, Labelling & Packaging). Ora però si cambia davvero, senza se e senza ma, e sono definitivamente andate in pensione le vecchie etichettature DPD a favore dell’introduzione di un sistema globalmente autorizzato a livello europeo (GHS). In particolare il metodo di classificazione e di etichettatura delle sostanze chimiche fa riferimento al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell’ONU).

Terminata la fase transitoria
E’ terminata quindi la fase transitoria che ha consentito alle imprese di continuare ad avvalersi, per 24 mesi, delle disposizioni della precedente legislazione. Sempre da inizio giugno è inoltre divenuta obbligatoria anche la rietichettatura ed il reimballaggio dei prodotti già immessi sul mercato. Dopo tale termine non c’è alcun periodo di tolleranza: le  etichette dei prodotti non possono essere in alcun caso fatte secondo il regolamento DPD, così come le schede di sicurezza non dovranno contenere alcuna classificazione secondo tale regolamento.

Fa fede l’art. 62 del Regolamento, le imprese tenute ad adeguarsi
L’etichettatura e l’imballaggio delle miscele dovranno invece soddisfare le disposizioni pertinenti dell’art. 62 del regolamento 1272/08 ed essere accompagnati da una scheda di dati di sicurezza contenente l’adeguata classificazione della miscela. Ovviamente, a partire da tale data, le imprese sono tenute ad acquistare soltanto prodotti con la corretta etichettatura e la riformulazione della categoria di pericolo. Inoltre, come vedremo tra poco, dovranno aggiornare sia il documento di valutazione dei rischi, sia l’informazione e la formazione nei confronti dei lavoratori che usano i prodotti chimici interessati. Infine, sarà necessario adeguare la segnaletica di sicurezza ai nuovi pittogrammi CLP.

Nuovi colori, nuovi pittogrammi
I nuovi pittogrammi, contenuti in un riquadro rosso, sostituiscono i vecchi simboli di pericolo (neri su fondo arancione) ma cambiano anche le indicazioni delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza. Le novità introdotte non riguardano, però, solo una variazione dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele. Il regolamento CLP sostituisce integralmente la normativa precedente, e anche se gli obblighi sono, generalmente, assimilabili, in alcuni casi vengono introdotte nuove disposizioni.

Le nuove valutazioni del rischio: gli obblighi per formulatori e imprese
Il CLP, fra le altre cose, richiede alle aziende di classificare, etichettare e imballare le sostanze chimiche pericolose in modo appropriato prima dell’immissione sul mercato. Tutti i prodotti devono essere nuovamente valutati e conformemente etichettati ai fini della conformità al CLP. Le valutazioni dei rischi devono essere aggiornate sulla base dei pericoli e degli scenari previsti dalla nuova Scheda dati di sicurezza (SDS o MSDS), recependo il cambiamento e adeguandosi ai nuovi standard di classificazione delle sostanze e miscele.

Cosa devono fare i datori
Fondamentale è quindi che il datore di lavoro richieda nuove schede di sicurezza conformi a Reach e CLP. Successivamente, come è previsto dalla legge, il datore di lavoro dovrà: formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette; verificare che l’uso della sostanza o della miscela sia riportato nella scheda di sicurezza e che non sia sconsigliato; verificare se la classificazione di pericolo è stata modificata; se necessario, aggiornare la valutazione dei rischi di esposizione ad agenti chimici e comunicare il risultato delle nuove valutazioni ai lavoratori. Alla luce di tutte queste modifiche, si rende dunque necessaria una verifica per accertare i casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ancora ritenuta pienamente valida.

Il Mise ricorda il “Reach”
Il Ministero dello Sviluppo economico ricorda anche che qualsiasi impresa che fabbrica, importa o usa sostanze chimiche in quantitativi compresi tra 1 e 100 tonnellate all’anno è tenuta, salvo specifiche esenzioni, a rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n.1907/2006, conosciuto come “Reach”. Questa normativa è stata introdotta per assicurare standard di sicurezza elevati nella gestione delle sostanze chimiche, andando a sostituire gran parte della precedente, frammentaria, legislazione comunitaria. Particolare importanza riveste l’obbligo per le imprese di qualunque dimensione di registrare le sostanze che fabbricano e/o importano a partire da 1 tonn/anno, secondo il principio “No data, no market”. Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze e trasmetterle all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA). L’ultima scadenza utile per registrare le sostanze chimiche in bassi volumi (tra 1-100 tonn/anno) sarà il 31 maggio 2018. La registrazione è un processo complesso che richiede tempo e lavoro per la raccolta dei dati e il coordinamento con le altre imprese impegnate nella registrazione della stessa sostanza. Non va pertanto sottovalutato. Infatti, mancare la data del 31 maggio 2018 significa dover interrompere la commercializzazione delle sostanze di interesse. Presso il Mise è attivo l’Helpdesk nazionale REACH, un importante punto di contatto per le imprese.

Link regolamento CE 1272/08

Link per Reach

 

 

 

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