HomeNewsletterLicenziamento per cambio appalto: ASPI da ridefinire

Licenziamento per cambio appalto: ASPI da ridefinire

Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo in sintesi cos’è l’Aspi: in vigore dal 1° gennaio 2013, l’Aspi (acronimo che sta per Assicurazione Sociale per l’Impiego) è una “tassa di licenziamento” istituita dall’art.2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Legge Fornero) che il datore deve pagare, dallo scorso anno, quando licenzia un dipendente. Il contributo Aspi è obbligatorio in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti (incluso il recesso esercitato dal datore di lavoro al termine del periodo di formazione); risoluzioni consensuali conciliate presso la DTL nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 L. n. 604/66 riservata alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti; risoluzioni consensuali conseguenti a trasferimento del lavoratore ad altra sede distante più di 50 km e/o raggiungibile in più di 80 minuti; dimissioni per giusta causa; dimissioni intervenute durante il periodo tutelato della maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento di un anno di età del bambino). Sono invece esclusi dal pagamento dell’Aspi i casi di: dimissione del lavoratore (per ipotesi diverse da quelle precedentemente ricordate); risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (per ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente); decesso del lavoratore; fino al 31/12/2016 per le procedure di messa in mobilità avviate sia sensi dell’art. 4 (dopo un periodo di cassa integrazione straordinaria), sia ai sensi dell’art. 24 (licenziamento di almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni) dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della mobilità (soggette al contributo dell’indennità di mobilità); fino al 2015 per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro.

Tra gli aspetti che maggiormente interessano le imprese di pulizia/servizi integrati/multiservizi c’è proprio quest’ultimo relativo al cambio d’appalto, circostanza di regola nel settore. A tale proposito è chiarissima la circolare INPS 140 del 14 dicembre 2012: al punto 5 dice espressamente che “il contributo non è dovuto, per il periodo 2013-2015, in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi d’appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNNLL”.
La questione, però, rimane aperta: cosa succederà dopo la fine del 2015? A tale proposito, in un recente incontro al Ministero del Lavoro, i vertici di Fise-Anip, l’associazione presieduta da Lorenzo Mattioli che rappresenta le imprese di pulizia in seno a Confindustria, hanno sollevato il problema del carattere temporaneo della deroga sui cambi d’appalto, auspicando una risoluzione permanente della questione, e riscuotendo grande attenzione da parte del sottosegretario Luigi Bobba. Anche il 21 luglio, all’Assemblea di Anip svoltasi a Roma presso la sede dell’associazione, lo spauracchio dell’Aspi dal 2016 era tra gli argomenti all’ordine del giorno, in un evento + dominato dalla presentazione della proposta di legge sui servizi approdata alla Camera lo scorso 20 giugno. Intanto sul fronte Aspi le imprese possono stare tranquille fino a tutto il 2015, nell’attesa che intervengano opportuni aggiustamenti normativi.

Circolare Inps 140 del 14 dicembre 2012

CONTENUTI SUGGERITI