HomeNewsletterDec e Rup entrano a regime: opportunità e difficoltà interpretative

Dec e Rup entrano a regime: opportunità e difficoltà interpretative

L’introduzione del Direttore di esecuzione
Ma partiamo dall’inizio: tutto incomincia con l’entrata in vigore del Dpr 207/2010, Decreto attuativo del Dl 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). In questo testo, accanto al Responsabile unico del procedimento (Rup), compare la figura del Direttore dell’esecuzione (Dec, appunto), il quale, pur coincidendo molto spesso con il Rup, assume un ruolo cruciale nelle fasi di direzione e accertamento nell’esecuzione del contratto. A tale proposito, l’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, stabilisce che “per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano … un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione”. Il Dec, quindi, è il soggetto che, in seno alla committenza, ha il compito di verificare la corretta esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore. E’ un organo straordinario e temporaneo dell’amministrazione che ha una serie di compiti complessi. Deve infatti provvedere: alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, compreso l’accertamento dell’esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte degli organi pagatori, nel rispetto dell’impegno di spesa previsto per il contratto; alla verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro da parte dell’appaltatore negli appalti di servizi; ad adottare l’ordine di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dal regolamento; ad autorizzare l’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione. Un ventaglio di compiti amplissimo, che spazia dalla direzione al coordinamento al controllo tecnico-amministrativo, da cui scaturiscono responsabilità altrettanto complesse.

Quando Dec e Rup sono distinti?
Dec e Rup spesso coincidono, ma a volte è obbligatorio disporre di due figure distinte. Infatti, se quella del Responsabile unico del procedimento è una figura imprescindibile laddove si sia in presenza di un intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, lo stesso non vale per quanto concerne la figura del Direttore dell’esecuzione del contratto. L’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici precisa infatti che l’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal Responsabile del procedimento o da altro soggetto. Ai sensi dell’art. 300, comma 1, del Regolamento 207/10 (che sotto riportiamo), il direttore dell’esecuzione del contratto è lo stesso Responsabile unico del procedimento: la regola generale, pertanto, prevede la coincidenza nel medesimo soggetto dei due ruoli. Rup e Dec devono tuttavia essere distinti ed è richiesta pertanto la nomina separata da parte dell’Amministrazione per prestazioni di importo superiore a 500.000 o per prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il DEC negli articoli 299 e 300 del Regolamento 207/2010

Ecco gli articoli del Regolamento del 2010 che delineano il ruolo del Dec.
Art. 299 – Gestione dell’esecuzione del contratto
1. Ai sensi dell’articolo 119 del codice, la stazione appaltante verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore attraverso il direttore dell’esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell’articolo 300 del presente regolamento.
Art. 300 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 272, comma 5, e dal comma 2 del presente articolo, il direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile del procedimento.
2. Il direttore dell’esecuzione del contratto è comunque un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.
3. Nelle ipotesi di prestazioni di particolare importanza, come definiti al comma 2, lettera b), la stazione appaltante può nominare uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione cui affida per iscritto, una o più delle attività di competenza del direttore dell’esecuzione.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 2, in caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la stazione appaltante può affidare l’incarico di direttore dell’esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l’affidamento dei servizi.

Il successivo art. 301, co.1, del Regolamento stabilisce che il D.E.C. debba provvedere “al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante”. Al Dec, insomma, spetta il controllo della corretta esecuzione del contratto da parte della ditta appaltatrice.

Un’opportunità, a patto che la si sappia cogliere
Come interpretare, dunque, la figura del Dec? Da un lato, senza dubbio, il ruolo del Dec crea, se ben svolto, un’opportunità preziosa di dialogo costruttivo tra committenze pubbliche e imprese, finalizzato alla corretta esecuzione del servizio in appalto. Tutto questo, però, a patto che ci sia chiarezza su ruoli, competenze e responsabilità. E qui non mancano le criticità: la figura del Dec è investita di compiti e responsabilità troppo spesso ancora trascurati. Sui compiti di controllo del Dec, ad esempio, il Regolamento lascia aperti alcuni punti di rilevante importanza che possono essere causa di criticità o difficoltà interpretative. Ad esempio, da un lato viene precisato che il Direttore dell’esecuzione si occupa del coordinamento, della direzione e del controllo tecnico-contabile, assicurando la regolare esecuzione del contratto e verificandone la congruità rispetto ai documenti contrattuali. Dall’altro, le norme tacciono sul contenuto di tali attività e sulle modalità e strumenti per espletarle. E così finisce che in Italia ci sia ancora troppa disomogeneità e approssimazione. Altro problema è che, spesso, i Dec derivano dagli apparati puramente amministrativi dell’ente appaltante. Costoro non sempre detengono quelle fondamentali competenze tecniche, utili alla realizzazione delle verifiche della qualità dei servizi. Servizi che, giova ricordarlo, sono molti e diversi, perché vanno dalla pulizia alla logistica, dalla lavanderia alla gestione del verde, dalla cucina al trasporto documenti, smaltimento rifiuti e molti altri servizi non core. Un altro grande problema è quello della misurabilità, che unito alle disomogenee competenze tecniche crea situazioni di ribasso qualitativo. In questo è centrale il sistema di controllo e verifica della qualità, che se ben attuato è in grado di innescare un circolo virtuoso: infatti genera motivazione verso il personale, favorisce la leale concorrenza tra le ditte, garantisce il rispetto delle regole contrattuali, tutela la direzione dalla responsabilità per omesso controllo, genera miglioramento dei livelli qualitativi, garantisce economicità del sistema. In quest’ottica tra i primi compiti del Dec ci dovrebbe essere quello di controllare che quanto previsto dai documenti contrattuali sia effettivamente svolto, e che il capitolato non resti, come troppo spesso succede, un puro libro dei sogni.

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