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Appalti, stop alla “terna” dei subappaltatori

Si stringono i tempi per il cosiddetto Decreto “Delrio”, correttivo del Codice degli Appalti 50/16, dopo l’esame dei risultati del questionario online rivolto ai Rup, che avevano tempo fino al 16 gennaio per inviare le loro osservazioni. Ne uscirà un testo che, già in questi giorni, potrebbe essere messo “a disposizione del mercato” per ulteriori consultazioni e aggiustamenti nel prossimo mese. Per la cronaca, alla prima “batteria” di questionari hanno risposto quasi 2mila Rup, e a brevissimo sarà la volta di una nuova consultazione su un testo “aperto”. Perciò, in questa fase, appare particolarmente importante seguire l’iter di legge e restare informati sulle relative novità.

Ricordiamo che l’iter del decreto si dovrà concludere giocoforza entro il prossimo 19 aprile 2017, a un anno cioè dall’entrata in vigore del Dl 50, come prevede la Legge Delega 11/2016. In seguito, sulla versione aggiornata del provvedimento si dovranno esprimere le Commissioni parlamentari, il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata prima del via libera finale, con un secondo esame del Governo. I tempi, insomma, non sono certo larghi.

Il provvedimento, in tutto 84 articoli, dissemina ben 245 “corrige” sui 220 articoli del Codice 50/16. Nonostante la maggior parte dei correttivi “pesanti” siano riferiti al mondo dei lavori, ce n’è almeno uno su cui vale la pena di soffermarsi, perché di estremo interesse anche per il settore dei servizi. Il primo riguarda quella che, fin da subito, era apparsa una delle più rilevanti novità del Codice in materia di subappalto: ci riferiamo all’obbligo, per i concorrenti partecipanti ad una gara, di indicare la “terna” delle imprese candidate al subappalto. Lo prevede(va) espressamente l’articolo 105 comma 6, in base al quale tale indicazione è obbligatoria per “gli appalti di lavori, servizi o forniture” di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 e per i quali non sia necessaria una “particolare specializzazione”. Ebbene, su questo aspetto è stato fatto un passo indietro: infatti l’art. 46 dello schema di decreto, alla  la lettera e), apporta modifiche all’articolo 105  comma 6, volte a spostare l’indicazione della terna dei subappaltatori al momento della stipulazione del contratto ed introduce tale obbligo solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori. Ciò al fine di consentire l’agevole ricorso all’istituto da parte delle stazioni appaltanti, che vedevano moltiplicarsi i controlli. Si prevede inoltre che l’indicazione della terna di subappaltatori non sia obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Leggiamo quanto disposto dalla succitata lettera e) dell’art. 84: “al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: “terna di subappaltatori” sono aggiunte le seguenti: “prima della stipula del contratto”; le parole: “e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione” sono sostituite dalle seguenti: “e la stazione appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei subappaltatori” e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.” Si interviene insomma su uno degli aspetti più discussi del nuovo Codice, anche in relazione all’aggravio burocratico che ne conseguiva e alle oggettive difficoltà emerse in fase di applicazione.

Link Schema Decreto Correttivo

Link relazione illustrativa

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