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Appalti, obbligatori i Criteri Ambientali Minimi dal 2 febbraio

Dal 2 febbraio i Criteri Ambientali Minimi diventano obbligatori per gli appalti pubblici, come previsto dalla legge 221 del 28 dicembre 2015, che entra in vigore appunto a inizio febbraio. Il provvedimento arriva al termine di un percorso di “avvicinamento” che era iniziato già dieci anni fa, con la legge 296/06, e con i decreti dei Cam, elaborati negli scorsi anni per i vari settori interessati dagli acquisti delle PA. E che è passato attraverso il Regolamento 207/2010, che già prevede, in capo alle stazioni appaltanti, l’obbligo di analizzare l’impatto ambientale della commessa.

Ma ora si fa sul serio, perché le disposizioni sono decisamente più stringenti: già all’articolo 16 si introducono “Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi”, e si interviene sul codice dei contratti pubblici” ad esempio premiando il possesso della certificazione Emas con il 30% di riduzione della cauzione provvisoria e non più solo, come già si prevedeva, con la decurtazione del 50% per chi possieda certificazione di qualità.

Ma è all’articolo 19 che viene introdotto l’obbligo di utilizzo dei Cam negli appalti pubblici, anche qui intervenendo sul 163/2006: “1. All’articolo 7, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «l-bis) provvede a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni, e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al medesimo decreto, e successive modificazioni».
E ancora, al comma 3: “All’articolo 64, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I bandi-tipo contengono indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni».
Altro riferimento ai Cam è contenuto nel comma 4, alla lettera b, dove si prevede di aggiungere, all’articolo 83, comma 1, lettera e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste dai criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, adottati ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’8 maggio 2008, e successive modificazioni». Insomma, la pubblica amministrazione dovrà fare riferimento ai Criteri Ambientali Minimi nel definire le caratteristiche tecniche e prestazionali nel capitolato speciale, e in più può utilizzarli anche per la definizione dei requisiti di partecipazione e per la valutazione delle offerte. L’obbligo si riferisce ad almeno il 50% del dimensionamento degli appalti di pulizia.

Link legge 221/2015

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