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Obbligatori i tappi antirabbocco per l’olio d’oliva in ristoranti e bar. Sanzioni fino a 8 mila euro

Dal 25 novembre i pubblici esercizi devono presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva con tappo antirabbocco. E’ quanto previsto dalla Legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 novembre u.s. La norma era sostanzialmente già in vigore dall’anno passato ma risultava poco chiara e mancante di sanzioni. Con questo nuovo provvedimento, invece, viene confermato il sistema delle cosiddette bottigliette antirabbocco per gli oli presentati ai clienti al tavolo e vengono introdotte le sanzioni per chi non lo rispetta.

Nello specifico, dal 25 novembre, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta. La legge comunitaria approvato dalla Camera, impone anche l’indicazione del termine “miscela” per gli oli originari di più di uno Stato Membro della Ue, in modo da evitare il nome “made in Italy” per oli non interamente prodotti in Italia.
Non ci potranno essere, quindi, più dubbi sull’origine dell’olio servito: in tavola solo bottiglie dotate di tappo in modo da evitare ‘allungamenti’ o riempiture con prodotti che non hanno nulla a che vedere con quello originario. E’ prevista una sanzione amministrativa che va da 1.000 a 8.000 euro.

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