Homeindustria & gdoNuovo Dgls 106/2009: sicurezza estesa a tutti gli appalti

Nuovo Dgls 106/2009: sicurezza estesa a tutti gli appalti

(tratto da “GSA Regionale PMI” n.2/2009)

Obiettivo del provvedimento è correggere gli errori materiali e tecnici del Dgls 81/2008 alcuni dei quali suscettibili di ricadute sulla salute e sicurezza dei lavoratori.Chi affida forniture e servizi a società esterne ha doveri documentali e di informazione.

Tante le novità introdotte dal nuovo Decreto legislativo n°106 del 3 agosto 2009 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 ed entrato in vigore dal 20 agosto scorso) in materia di sicurezza sul lavoro, una norma approvata dal Governo per colmare le lacune del Testo Unico 81/2008 e semplificare le procedure a carico del datore di lavoro.Non piccoli e semplici aggiustamenti ma vere e proprie innovazioni di cui sintetizziamo alcuni principali aspetti. Tra le modifiche più rilevanti, sono da sottolineare la riduzione dell’entità delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle norme, l’introduzione della facoltà di svolgere delle visite mediche preventive al lavoratore in fase di assunzione, l’applicazione di una nuova regolamentazione della sicurezza negli appalti e, infine,  l’attribuzione di un ruolo di primo piano agli organismi paritetici.

IL NUOVO DUVRI (art.16)

Uno degli aspetti di maggiore rilievo del nuovo Decreto è l’art 16 (ex art. 26 TU), una modifica che riguarda la semplificazione degli obblighi da assolvere per la redazione del “documento di valutazione dei rischi da interferenza” (DUVRI), ovvero tutti quei passaggi da svolgere nel caso in cui più aziende si trovino ad operare insieme su uno stesso appalto. Questo fondamentale passaggio estende all’intero ciclo produttivo tutti gli obblighi sulla sicurezza derivanti dalla stipula di un contratto di appalto, doveri non più previsti solo per i “lavori”, ma anche per i “servizi” e le “forniture”, a condizione che il datore di lavoro abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto. Prima di questa modifica, nel TU non appariva ben chiaro a chi spettasse redigere il DUVRI nel caso in cui il committente e il datore di lavoro fossero due soggetti diversi, mentre nel nuovo articolo viene ribadito che l’obbligo spetta esclusivamente al soggetto che affida il contratto.

Nel nuovo testo viene inoltre precisata la dinamicità del DUVRI, poiché il documento deve essere aggiornato “in relazione all’evoluzione dei lavori”, anche se la disposizione, in astratto condivisibile, crea particolari problemi applicativi nelle ipotesi di contratti di breve durata. È da rilevarsi, tuttavia, che il legislatore ha individuato alcune ipotesi in cui viene meno l’obbligo di redazione del DUVRI: si tratta dei servizi di natura intellettuale, delle mere forniture di materiali o attrezzature, dei lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni. Quest’ultima deroga (relativa ai lavori di breve durata) opera a condizione che le attività (lavori o servizi) non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni e biologici, atmosfere esplosive o altri lavori a rischio individuati nell’allegato XI del TU.

COSTI PER LA SICUREZZA

Un’ulteriore disposizione riguarda la corretta individuazione dei costi per la sicurezza che il datore di lavoro deve indicare nei contratti di appalto, costi che non possono essere al ribasso. Si precisa che è obbligatorio indicare soltanto quei costi relativi all’eliminazione o alla riduzione dei rischi da interferenza. Questa puntualizzazione risolve la disputa interpretativa introdotta dal TU, secondo la quale si riteneva indispensabile indicare tutti i costi sostenuti per gli obblighi di sicurezza.

L’obiettivo dell’art.16 è quello di creare un DUVRI a due livelli, uno riguardante i “rischi standard” tipici del contratto, mentre l’altro ne approfondisce i “rischi specifici”.

Un’altra novità introdotta dal nuovo Decreto, con l’art.9, riguarda i finanziamenti Inail per la prevenzione, non più stanziati in modo episodico, ma resi strutturali e quindi disponibili ogni anno.

Con l’art.13, il legislatore prevede invece che il documento di valutazione dei rischi sia consultato esclusivamente in azienda.

Tutte le sanzioni (che con il nuovo testo non vengono più conteggiate singolarmente, ma calcolate per gruppi omogenei) sono ridotte e proporzionate alla gravità dell’illecito.

ORGANISMI PARITETICI (Art. 51)

Gli organismi paritetici sono il cavallo di battaglia del nostro legislatore. Con il Testo Unico (D.lgs 81/08) erano diventati di “ausilio” alle aziende con la funzione di supportarle nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Ora, con il decreto di modifica, tali organismi sono praticamente diventati degli enti di certificazione, o meglio di validazione della corretta applicazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Uno dei problemi ancora aperti riguarda la mancanza di strutture adeguate all’interno degli enti paritetici, che dovranno dotarsi velocemente di commissioni tecnicamente competenti per le materie su cui attualmente appaiono non sufficientemente ferrati.

Su questo punto ci sono pareri fortemente negativi da parte delle associazioni di settore.

In particolare, la questione è legata al fatto che agli organismi paritetici viene attribuito il compito di validare i sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL), un passaggio di fondamentale importanza dal quale dipendono eventuali sanzioni in caso di inadeguatezza. Nel caso in cui un organismo paritetico non sia effettivamente in grado di valutare correttamente tutti i passaggi del SGSL, il datore di lavoro potrebbe trovarsi nelle condizioni di dover pagare sanzioni pesantissime senza avere effettivamente omesso degli obblighi di legge.

Il Decreto 106 interviene anche in molti altri ambiti relativi alla sicurezza sul lavoro che, ad oggi, necessitano di una serie di approfondimenti e di chiarimenti. A fronte di passaggi sicuramente positivi, l’introduzione di una modifica così articolata della norma a pochi mesi dall’entrata in vigore del TU 81/2008 potrebbe creare un’ulteriore fase di incertezza a danno delle imprese e dei lavoratori.

di Claudio Pecora*

*Esperto in sicurezza sui luoghi di lavoro,Giubilesi e associati,Milano

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