imprese & dealers
Scade il 30 novembre il termine per il REACH
23 novembre 2010
Entro quella data le aziende chimiche dovranno registrare le sostanze o i preparati chimici di uso più comune. Ma ci sono “casi speciali”.
Con il termine del 30 novembre gli operatori del settore chimico, le industrie metallurgiche e del settore tessile sono chiamate a provvedere agli obblighi introdotti dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH), e, in particolare, alla registrazione delle sostanze o preparati chimici di uso più comune o più pericolose. Il rischio è quello di sanzioni anche piuttosto alte per chi non ottempera agli obblighi contenuti nel regolamento. E’ dunque il caso di ricordare i termini della questione: la scadenza del 30 novembre riguarda la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici (R50/53) superiori alle 100 tonnellate. Tale scadenza, va detto, per alcune imprese non è perentoria: le imprese che non possono eseguire correttamente la procedura di registrazione entro i termini di legge, possono beneficiare di una deroga dopo avere preventivamente informato l’ECHA (European Chemicals Agency – Agenzia europea per le Sostanze Chimiche) sempre entro il 30 novembre.
Nello specifico, si tratta delle seguenti situazioni:
- difficoltà di fornire i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento a tempo debito o difficoltà per gli importatori di miscele a ottenere dati analitici e di composizione relativi alle sostanze presenti nella miscela ricevuta dai loro fornitori;
- impossibilità di trasferire preregistrazioni o di inoltrare una preregistrazione tardiva a causa di modifiche della personalità giuridica;
- mancata trasmissione da parte dell’impresa registrata come capofila di un fascicolo pienamente conforme al regolamento REACH;
- gli utilizzatori a valle sono costretti a divenire importatori, poiché una sostanza non risulta registrata da alcun fornitore operante all’interno dell’UE;
- i dichiaranti devono adattarsi a istruzioni nuove/aggiornate e, pertanto, hanno difficoltà a fornire a tempo debito i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento. Il documento e la lista completa delle fattispecie in cui l’ECHA riconosce l’esistenza della causa di forza maggiore sono consultabili on line sul sito web all’indirizzo: http://echa.europa.eu/help/dcg_it.asp (sezione DCG).
Hotel e Ristorazione: pulizia protagonista o comparsa?
(Tratto da GSA n.5, maggio 2012) Al Forum Pulire anche il settore dell’horeca si è reso protagonista di due momenti di riflessione: il primo, svoltosi nella giornata del 21 marzo, incentrato sulle attività di ristorazione, mentre il secondo sull’offerta alberghiera, il 22 marzo. Fare clic per scaricare...
hotel & catering >>
Trasporti: sulla pulizia non si transige
Carlo Tosti, Amministratore Delegato di ATAC Roma, Felice Romeo, Legacoop Servizi e Samuele Nocerino di Lancar ne hanno discusso il 22 marzo a Forum Pulire, moderati da Daniela Degiorgis di Assolombarda. Fare clic per scaricare...
imprese & dealers >>
Acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione
Il prossimo 17 maggio a Bologna, presso il Savoia Regency Hotel si terrà un seminario sul Green Public Procurement organizzato da Scuola Nazionale Servizi e da Afidamp Fed, con il patrocinio di Fise/Anip, Legacoop Servizi, Taiis e GSA news come media partner. Con il termine “Green Public Procurement” o “Appalti...
imprese & dealers >>

GYNIUS GT5
KITER
KEMIKA


