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Scade il 30 novembre il termine per il REACH

Entro quella data le aziende chimiche dovranno registrare le sostanze o i preparati chimici di uso più comune. Ma ci sono “casi speciali”.
Con il termine del 30 novembre gli operatori del settore chimico, le industrie metallurgiche e del settore tessile sono chiamate a provvedere agli obblighi introdotti dal Regolamento CE 1907/2006 (REACH), e, in particolare, alla registrazione delle sostanze o preparati chimici di uso più comune o più pericolose. Il rischio è quello di sanzioni anche piuttosto alte per chi non ottempera agli obblighi contenuti nel regolamento. E’ dunque il caso di ricordare i termini della questione: la scadenza del 30 novembre riguarda la registrazione sia delle sostanze in quantitativi pari o superiori alle 1000 tonnellate, sia di sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione (categoria CMR 1 e 2) superiori ad una tonnellata annua e sostanze classificate come molto tossiche per gli organismi acquatici (R50/53) superiori alle 100 tonnellate. Tale scadenza, va detto, per alcune imprese non è perentoria: le imprese che non possono eseguire correttamente la procedura di registrazione entro i termini di legge, possono beneficiare di una deroga dopo avere preventivamente informato l’ECHA (European Chemicals Agency – Agenzia europea per le Sostanze Chimiche) sempre entro il 30 novembre.

European Chemical Agency (ECHA)
European Chemical Agency (ECHA)

Nello specifico, si tratta delle seguenti situazioni:
– difficoltà di fornire i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento a tempo debito o difficoltà per gli importatori di miscele a ottenere dati analitici e di composizione relativi alle sostanze presenti nella miscela ricevuta dai loro fornitori;
– impossibilità di trasferire preregistrazioni o di inoltrare una preregistrazione tardiva a causa di modifiche della personalità giuridica;
– mancata trasmissione da parte dell’impresa registrata come capofila di un fascicolo pienamente conforme al regolamento REACH;
– gli utilizzatori a valle sono costretti a divenire importatori, poiché una sostanza non risulta registrata da alcun fornitore operante all’interno dell’UE;
– i dichiaranti devono adattarsi a istruzioni nuove/aggiornate e, pertanto, hanno difficoltà a fornire a tempo debito i dati prescritti negli allegati VII e VIII del regolamento. Il documento e la lista completa delle fattispecie in cui l’ECHA riconosce l’esistenza della causa di forza maggiore sono consultabili on line sul sito web all’indirizzo: http://echa.europa.eu/help/dcg_it.asp (sezione DCG).

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