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Rifiuti elettrici/elettronici? Da oggi si recupera!
16 gennaio 2008
Il Decreto 151 e i RAEE
Entrano in vigore le Direttive RAEE, ispirate all’ecoprincipio “Chi inquina, paga”. La risposta/proposta di Afidamp, associazione che una volta di più si è dimostrata attenta a questa problematica. Presentata già in autunno un’interessante convenzione con il Consorzio Ecoped. Molti gli interessati fra i produttori/distributori del cleaning. Un secondo incontro, a fine novembre, ha fatto chiarezza sulla non facile distinzione fra attrezzature professionali e domestiche, soggette a due diversi iter di smaltimento.
Col 31 dicembre 2007 è entrato in vigore, a pieno regime, il Decreto Legislativo 151/2005 sullo smaltimento dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), che prevede importanti adempimenti a carico di produttori e distributori. Il decreto recepisce e dà attuazione, in Italia, alle Direttive 2002/95 CE, 2002/96 CE e 2003/108 CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Non sono esclusi, ovviamente, i produttori e i distributori di macchine per la pulizia, che hanno visto cambiare il quadro normativo e procedurale relativo alle operazioni di smaltimento dei rifiuti elettrici/elettronici.
L’attenzione di Afidamp: un Seminario per informare e formare
Afidamp, peraltro, ha seguito e continua a seguire i propri associati in questo non semplice cambiamento. Nel concreto, l’associazione ha stretto una convenzione con ECOPED, Consorzio Nazionale Piccoli Elettrodomestici (categoria in cui rientrano molte delle macchine per il cleaning), organizzando fra l’altro uno specifico Seminario informativo/formativo nel pomeriggio del giorno 16 ottobre, presso la sede di via Casati, a Milano.
“In un quadro tanto articolato e complesso dal punto di vista normativo –ha esordito il legale di Afidamp Vittore D’Acquarone introducendo i lavori-, l’Associazione ha sentito subito la necessità e il dovere di informare i propri associati. Ed ha fatto di più: dopo un’attenta selezione e un vaglio delle possibilità esistenti, ha deciso di presentare agli associati una realtà, e mi riferisco al consorzio Ecoped, che risponde in modo adeguato a tutte le richieste di trasparenza, competenza e convenienza economica. Ciò nell’ottica della massima tutela per gli associati stessi, che si trovano a dover fare fronte a un problema nuovo e non affrontabile autonomamente”.
E per chi –non sono pochi fra i produttori- ha filiali all’estero, Ecoped ha attivato un apposito servizio, denominato Faro.
Che fare?
Che fare quindi per ottemperare al meglio alle direttive europee per come esse sono state recepite nel nostro Paese? Innanzitutto occorre capire cosa queste direttive in effetti prevedano, e qual è lo spirito che ha animato questa importante rivisitazione delle legislazioni nazionali in merito allo smaltimento dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche.
Partiamo dalla situazione che precedeva il decreto, e che tutti conosciamo: di fatto anche i rifiuti di apparecchi elettrici potevano benissimo finire nel “tal quale”, ovverosia nella frazione indifferenziata del rifiuto urbano. Ora, invece, anche questo tipo di rifiuti dovrà seguire un ben preciso –e costoso- iter di smaltimento e, ove possibile, recupero dei materiali riutilizzabili. Sull’aggettivo “costoso” vale la pena di operare una puntualizzazione, proprio perché “lo spirito di questa normativa –ha suggerito D’Acquarone- è proprio quello di mettere costruttori e venditori davanti alla responsabilità dei loro prodotti. Il tutto nell’ottica di un ciclo produttivo e di mercato più responsabile, a partire da monte, cioè dal primo anello della filiera”. Non a caso il produttore avrà l’obbligo di dimostrare che l’80% della macchina finisce recuperato.
Lo spirito delle nuove normative: più responsabilità per tutta la filiera
In effetti la normativa è piuttosto articolata. Impone, fra l’altro, limitazioni all’uso di sostanze pericolose, detta principi per la costruzione e la gestione a fine vita delle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), oltre a prevedere obblighi gestionali e finanziari per la gestione dei rifiuti derivanti dalle apparecchiature stesse, suddividendoli sia per tipo di provenienza (da nuclei domestici o da utenti diversi dai domestici) sia per periodo di costruzione (distinguendo fra rifiuti cd. “storici” e rifiuti cd. “nuovi”). All’art. 3 del 151 si definiscono le AEE, specificando che “per Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche si intendono quelle che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di questi campi e correnti progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per quella continua”.
Le AEE diventano RAEE quando chi detiene le apparecchiature, l’utilizzatore, decide di disfarsene. Per RAEE si intende l’insieme di tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante delle apparecchiature.
Chi deve fare che cosa
A rendere ancora più articolato il quadro, arriva la strutturazione, ad oggi in corso d’opera, di un Registro dei Produttori di AEE. Ma è il caso di vederci più chiaro.
In sintesi, tra i soggetti interessati alla normativa 151 si devono individuare: i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, che per la normativa sono chi fabbrica e vende a proprio marchio, chi rivende a proprio marchio, chi importa o immette per primo le macchine sul territorio nazionale e chi produce apparecchiature destinate unicamente all’esportazione, e i distributori.
In sintesi, gli obblighi sono:
Per i produttori: organizzazione di una raccolta separata dei RAEE dagli altri rifiuti; ritiro dei RAEE dai centri di raccolta; invio ai centri di trattamento e recupero; finanziamento di tutte queste operazioni.
Per i distributori: ritiro gratuito, in ragione di 1 a 1, dell’apparecchiatura usata, indipendentemente dal marchio; verifica del possibile reimpiego; trasporto presso i centri di raccolta.
Il produttore è altresì tenuto a fornire, all’interno delle istruzioni per l’uso, di adeguate informazioni inerenti gli obblighi di norma. Le apparecchiature immesse sul mercato dal 1 luglio 2007 devono indicare il produttore e riportare –è importante e per chi non si attiene sono previste salate penali- il simbolo del bidone sbarrato, che indica il divieto di conferimento nei tradizionali contenitori per i rifiuti. Un aspetto che verrà meglio analizzato in seguito.
Le apparecchiature per il cleaning: piccoli elettrodomestici, a tutti gli effetti
Ora, nella categoria dei “piccoli elettrodomestici”, una delle 10 interessate dal 151, rientrano anche le macchine per la pulizia (ma non le “operatore a bordo”, perlopiù equiparabili ai veicoli), che vengono ulteriormente suddivise in domestiche e professionali.
“Questa ulteriore distinzione non è affatto secondaria, perché le due tipologie seguono iter differenti al momento dello smaltimento”. A puntualizzare ciò è stato, sempre in occasione dell’incontro del 16 ottobre, Giuliano Maddalena, Direttore del Consorzio Ecoped, realtà individuata da Afidamp per la stipula di una convenzione finalizzata a consentire agli associati interessati di assolvere agevolmente agli obblighi di legge e non incorrere in pesanti sanzioni.
Il ruolo di ECOPED
Ecoped, Consorzio Nazionale Riciclo Piccoli Elettrodomestici, è uno dei Consorzi abilitati allo smaltimento dei RAEE e può contare su una serie di Centri di Raccolta dislocati sul territorio nazionale e di impianti di trattamento dei rifiuti che operano la selezione delle materie prime.
Ha continuato Maddalena: “Ecoped è un consorzio che ha come soci fondatori praticamente tutti i principali produttori italiani di piccoli elettrodomestici, e si sostituisce al produttore come intermediario per la raccolta dei rifiuti, sia nel caso di RAEE domestici, che verranno conferiti alle apposite piazzole ecologiche messe a disposizione dai Comuni, sia per i RAEE professionali, per i quali sono previste diverse modalità di intervento, da concordare con i produttori”. Una puntualizzazione: Ecoped non è un Consorzio obbligato, perché esistono alternative attive sul territorio nazionale, ma per “produttori” e “distributori” è obbligatorio iscriversi a UN Consorzio. Il Consorzio, in pratica, a fronte di una quota di iscrizione, si preoccupa in vece del produttore/distributore delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle apparecchiature giunte a fine vita.
L’entrata in vigore della normativa, già prevista per il 1 luglio 2007 e poi posticipata a dicembre, presuppone l’istituzione del suddetto Registro dei Produttori e dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, nonché del Comitato di Vigilanza e controllo e del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e modalità di gestione degli AEE da parte dei distributori (tutti decreti che, al momento in cui si scrive, sono in fase di approvazione e pubblicazione, ndR).
Domestici e professionali: due iter, un Consorzio
RAEE domestici e RAEE professionali, dunque. Una distinzione non sempre facile quando si parla di macchine per la pulizia. Anche perché spetta ai produttori stabilire i parametri di classificazione del domestico e del professionale, da dichiarare all’atto di iscrizione al Registro dei Produttori. Non è infrequente, così, che macchine con caratteristiche simili siano vendute da due case l’una come domestica o hobbistica, l’altra come semiprofessionale o professionale. Il rischio è creare inutili confusioni a tutto discapito della percezione che il mercato ha del produttore o della macchina stessa. Proprio per questo, in un secondo incontro tenutosi in Afidamp il 26 novembre 2007, i fabbricanti di macchine e i responsabili di Ecoped hanno provveduto a stabilire quali fra le apparecchiature del cleaning sono da considerarsi professionali e quali domestiche (vedi box sotto). Anche perché eventuali “errori” in questo senso riscontrati dagli organi preposti al controllo saranno oggetto di sanzioni anche pesanti.
La “tassa di smaltimento”
Il produttore o chi immette la macchina sul mercato italiano dovrà prevedere, accanto al prezzo della macchina, una “tassa di smaltimento” che, almeno fino al 2011, potrà totalmente scaricare economicamente. Si tratta della cosiddetta “Visible fee”. Questo tuttavia è un aspetto in via di definizione, che risulterà più chiaro nei prossimi mesi.
“Il primo consiglio –ha detto Maddalena- è di definire una distinzione condivisa fra macchine professionali e domestiche, almeno all’interno dello stesso segmento di mercato. Una volta stabilita questa distinzione, ciascun prodotto seguirà un iter.
“Per il professionale –ha spiegato Maddalena- suggeriamo un iter “inverso” rispetto alla logica attuale. Adesso accade che sia l’utilizzatore a curare il conferimento del rifiuto presso centri di raccolta privati.
Questi ultimi, poi, si occupano del trasferimento agli impianti di trattamento RAEE, che in ogni caso costituiscono la tappa finale del ciclo. Si tratta di un processo oneroso, che presuppone che l’utilizzatore sia disposto a sobbarcarsi il trasporto della macchina fino ai centri di raccolta. Altrettanto onerosa è la gestione del rifiuto presso l’utilizzatore, seguita dal trasporto ai centri di raccolta mediante il Consorzio.
Noi invece consigliamo agli utilizzatori di restituire i macchinari di cui si vogliono liberare al distributore o al produttore stesso (come “da riparare”, o “usati”), che hanno per legge responsabilità sulle macchine che vendono. Saranno poi i produttori a mettersi in relazione, tramite il Consorzio, con i centri di trattamento.
Nel caso dei domestici, le cose sono più semplici: il produttore li immette sul mercato e non se ne interessa più. Il trasporto fino al centro di raccolta è gestito dai singoli Comuni (mentre nel professionale è il produttore che deve andare a prendere la macchina). Secondo la legge, che a dire il vero lascia parecchio spazio all’interpretazione, sono domestici i rifiuti provenienti da aree domestiche o similari, mentre si deve parlare di RAEE professionali nel caso provengano da attività economiche ed amministrative “diverse dalle domestiche”.
Obblighi e sanzioni
Ciò che appare certo è che con l’entrata in vigore del decreto sono scattati diversi obblighi per produttori e distributori: innanzitutto, è evidente, quello di iscriversi al Registro e a un Consorzio di riciclo RAEE per la gestione dei RAEE domestici. I produttori di RAEE professionali, infatti, non sono tenuti ad iscriversi a un Consorzio, ma se anche una minima parte della loro produzione è classificabile come domestica l’obbligo scatta automaticamente. Ergo: iscrizione obbligatoria praticamente per tutti i produttori del cleaning professionale, ad Ecoped o a un altro Consorzio.
Quindi c’è il dovere di apporre il simbolo del bidone barrato e informare utenti e operatori della gestione del “fine vita”.
Terzo, ma non certo meno importante, è l’obbligo di finanziare la gestione dei RAEE.
Sono previste pesanti sanzioni per i produttori che non si iscriveranno al Registro (da 2.000 a 20.000 euro); per chi non esporrà in etichetta il bidoncino barrato (da 200 a 1.000 euro per ogni apparecchiatura venduta in regime di irregolarità); per i produttori o distributori (come definiti dalla normativa) che non fanno parte di un Consorzio o non organizzeranno sistemi di raccolta per le apparecchiature professionali (da 30.000 fino a 100.000 euro).
Attenzione anche alla complessità e soprattutto alla non brevità dell’iter burocratico per l’iscrizione al Registro, che non è affatto immediata ma presuppone una serie di passaggi obbligati, fra cui quello di fare parte di un Consorzio (dal momento della pubblicazione del decreto relativo, il produttore ha esattamente 90 giorni per iscriversi al Registro, previa iscrizione a un Consorzio, ndR). Fra le tappe obbligate per “restare in regola”, dunque, la prima è l’iscrizione a un Consorzio.
Ha concluso D’Acquarone: “Stante così il quadro normativo, invito gli associati a riflettere, anche in considerazione della convenzione da noi stipulata con Ecoped. Nel momento in cui si dovesse incorrere in controversie relativo a presunte scorrettezze nello smaltimento dei RAEE, occorre avere alle spalle un interlocutore in grado di fornire le dovute garanzie, e dimostrare di essersi affidati ad un Consorzio competente”.
| Le Direttive Europee sui rifiuti elettrici e pericolosi: uno sguardo d’insieme
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| Sono 2.000 i milioni di tonnellate di rifiuti prodotti ogni anno nella Comunità Europea. Di questi, oltre 40 milioni sono classificati come “pericolosi”.L’industria elettrica ed elettronica è il settore produttivo in maggiore espansione nel mondo, e ciò dà luogo ad un invecchiamento sempre più rapido delle apparecchiature. Gli scarti elettronici sono così in rapido aumento, con conseguenze preoccupanti per i governi dei paesi industrializzati.Il trend di produzione dei rifiuti (urbani e industriali) in Europa è in crescita: 22% di incremento medio stimato dal 2000 al 2009, a fronte di nemmeno il 14% del decennio precedente. Per ciò che riguarda i RAEE, sei sono i milioni di t prodotti ogni anno, con un trend di crescita del 4% annuo. Il 90% dei RAEE va attualmente in discarica come “tal quale”, senza alcun trattamento per eliminare le sostanze pericolose.I rifiuti elettronici, se non correttamente gestiti, sono pericolosi: alcuni di essi contengono migliaia di sostanze diverse, di cui molte potrebbero causare seri problemi di smaltimento. Perciò i RAEE sono stati considerati come un problema da affrontare nell’ottica della prevenzione, del recupero e dello smaltimento sicuro.
Già nel 2003 l’UE ha emanato le WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) e le RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive), che prevedono regole precise per lo smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti elettrici/elettronici. La direttiva applica il concetto della Responsabilità estesa al produttore (chi inquina paga), che si vede caricato dell’onere di provvedere al finanziamento delle operazioni di raccolta, stoccaggio, trasporto, recupero, riciclaggio e corretto smaltimento delle apparecchiature giunte a fine vita. Tale responsabilità finanziaria è di tipo individuale per i prodotti immessi sul mercato dopo l’entrata in vigore dei recepimenti nazionali della direttiva (cd. rifiuti “nuovi”) e collettiva per i prodotti immessi sul mercato prima di tale data (cd. rifiuti storici”). Questo il quadro entro cui si muove il Decreto 151, che recepisce e mette in atto le Direttive Comunitarie 2002/95 CE, 2002/96 CE e 2003/108 CE. (S.F.) |
| DOMESTICO O PROFESSIONALE? Ecco come orientarsi nel settore del cleaning In un incontro svoltosi in Afidamp il 26 novembre 2007, i fabbricanti di macchine (una ventina le aziende presenti) e i responsabili Ecoped si sono riuniti per indicare, nell’ambito delle diverse famiglie di macchine, quali siano da considerare domestiche e quali professionali.
Questi i parametri di classificazioni, suddivisi per categoria di macchine:
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(tratto da GSA n.1, Gennaio 2008)
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