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Il sistema Sistri

(tratto da “GSA Igiene Urbana” n.1, Gennaio-Marzo 2010)

 

Sistri è il nuovo sistema informatico e telematico di monitoraggio e controllo delle movimentazioni di rifiuti. Previsto dal Dlg 152 e frutto di una messa a punto durata anni, entra in funzione dal mese di marzo e dovrebbe facilitare l’attività e semplificare la documentazione degli operatori che rispettano la legge. E permettendo l’identificazione in tempo reale di chi la viola.

 

 

A distanza di oltre tre anni dalla legiferazione del Decreto Legislativo n.152 del 3 aprile 2006, trova ora concreta attuazione, con Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio 2010, l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

 

Infatti il Dlgs 152/2006 all’art.189 comma 3bis stabilisce che: “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica a partire dall’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti dei Registri carico-scarico e del MUD, da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alcune categorie di soggetti sono tenuti all’obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche”.

 

Il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come obiettivo per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo,  basato sul Registro di carico e scarico, sul formulario dei rifiuti e sul Mud, rilevatosi nel tempo inadeguato a garantire  la necessaria trasparenza, con un innovativo procedimento basato su tecnologie informatiche.

 

Ciò permette l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale semplificando le procedure e gli adempimenti e riducendo i costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell’illegalità.

 

Si evidenziano di seguito i più significativi vantaggi derivanti dall’applicazione del sistema Sistri.

 

– viene garantita una maggiore legalità nei processi di gestione attraverso la sostituzione del formulario, nel registro carico e scarico e Mud, con dispositivi elettronici;

– a ciò si aggiunge il beneficio di una maggior celerità negli adempimenti che si traducono in minor costo per le imprese;

– si realizza inoltre la verifica in tempo reale dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione degli errori e pertanto la conoscenza in tempo reale della movimentazione dei rifiuti nel territorio italiano, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;

 

I soggetti tenuti ad iscriversi sono i seguenti:

– le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’Art.184, comma 3, lett.c) d) g) Dlgs 152/06 con più di 10 dipendenti (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali, rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque  e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi)

– i Comuni, gli Enti e le imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania;

– i Commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;

– i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziali,

– le imprese di cui all’Art.212, comma 5, Dlgs 152/06 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali (cioè iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali requisito fondamentale per la raccolta e il trasporto di rifiuti);

– parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;

– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, le imprese e gli Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

 

Hanno facoltà e non l’obbligo di iscriversi i seguenti soggetti:

 

– le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art.184, comma 3, lett. c), d), g) del Dlgs 152/06, che non hanno più di 10 dipendenti;

– gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C. che producono rifiuti non pericolosi;

– le imprese e gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art.184, comma 3, lett. c), d), g) Dlgs 152/06;

– le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art.212, comma 8, Dlgs 152/06 (imprese che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti)

 

 

Modalità d’iscrizione

 

I FASE: iscrizione

 

Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), e all’art. 2 aderiscono al Sistri iscrivendosi.

 

L’iscrizione potrà perfezionarsi sia direttamente da parte dei soggetti tenuti ad effettuarla (online, via fax o tramite apposito numero verde che servirà anche per l’assistenza alle imprese) che indirettamente, tramite la sezione regionale dell’albo nazionale gestori ambientali (per i trasportatori) o le associazioni di categoria o loro società di servizi.

Per ottenere i dispositivi è necessario essere muniti del Modulo di Autocertificazione generato dal Sistri e dovrà essere esibita la ricevuta del pagamento del contributo annuale.

 

Dopo l’iscrizione, il sistema effettuerà le verifiche avvalendosi del registro delle imprese o  dell’albo nazionale gestori ambientali.

 

Successivamente, in caso di iscrizione diretta, l’impresa riceverà il “codice pratica” di riferimento, grazie al quale sarà possibile presentarsi presso la Camera di Commercio per lo svolgimento di ulteriori formalità e per il ritiro dei dispositivi elettronici. Nel caso di iscrizione indiretta provvederà la sezione dell’Albo nell’informare le imprese sugli ulteriori adempimenti.

 

II FASE: Consegna dei dispositivi

 

Materialmente le aziende iscritte riceveranno un dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito dispositivo USB, idoneo a consentire gli adempimenti previsti su base informatica e un dispositivo definito BLACK-BOX (per le imprese di trasporto).

 

La consegna dei dispositivi avverrà:

– per le imprese di trasporto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione Regionale o provinciale dell’Albo competente;

– per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale o presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali delegate dalle Camere di Commercio.

 

 

Caratteristiche del dispositivo

 

E’ previsto che le imprese debbano dotarsi di tale dispositivo presso la propria sede legale e presso le eventuali unità locali ove vengono gestiti i rifiuti nonché su ogni veicolo adibito al trasporto rifiuti.

 

La consegna dei dispositivi USB per gli operatori iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. presso la Sezione Regionale o Provinciale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali a cui è iscritto l’operatore. Per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell’operatore, oppure presso le sedi delle associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, delegate delle Camere di Commercio.

 

Nel caso in cui l’operatore abbia una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

 

Il ritiro dei dispositivi USB dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell’operatore, il quale può delegare un proprio delegato.

 

Per ricevere il dispositivo è necessario presentare copia della ricevuta di pagamento del contributo d’iscrizione al Sistri previsto nell’Allegato II; la dichiarazione del legale rappresentante contenente un’autocertificazione dei dati comunicati in fase d’iscrizione (per l’iscrizione on-line il modulo di dichiarazione sarà generato in automatico dal sistema); fotocopia di un documento d’identità del legale rappresentante e del delegato; il numero di pratica assegnato al sistema e attestato di versamento dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio.

 

Ciascun dispositivo potrà contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate nella procedura d’iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Ciò consentirà loro la generazione delle firme elettroniche.

 

Per ogni veicolo adibito al trasporto rifiuti è necessario un dispositivo denominato Black- Box che viene consegnato all’impresa in comodato d’uso.

 

Le imprese provvederanno all’installazione presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul portale del Sistri.

 

 

La scheda Sistri

 

E’ un documento elettronico che si compone di diverse sezioni, le quali devono essere compilate da ciascun soggetto coinvolto nella gestione dei rifiuti in momenti distinti, sulla base delle diverse responsabilità.

 

Il produttore che decide di movimentare il rifiuto accede al sistema Sistri:

– seleziona nella scheda – Area Registro Cronologico – il codice CER con il corrispondente quantitativo;

– in automatico il sistema genera una Scheda SISTRI-Area Movimentazione avente uno specifico codice identificativo che accompagnerà il rifiuto durante tutto il suo percorso;

– verranno poi compilati gli ultimi campi previsti quali:numero colli, se il rifiuto è soggetto ad ADR, l’eventuale presenza di un intermediario,l’indicazione dell’impianto di destinazione;

– il delegato dell’azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al sistema Sistri, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda Sistri-Area Movimentazione. I campi che il delegato deve compilare sono:mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione, percorso ed eventuale tratta intermodale;

– il conducente del mezzo, partito dall’azienda con il mezzo dotato del black-box, del dispositivo USB e di 1 copia della scheda Sistri-Area Movimentazione, si reca dal produttore per prendere in carico i rifiuti oggetto della movimentazione;

– terminato il carico l’autista del mezzo inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore per dare il via al percorso del rifiuto,

– giunto presso l’impianto di destinazione il delegato dell’azienda accede al sistema Sistri, compila la scheda Sistri-Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza:

-i campi del delegato dell’azienda di destinazione sono spedizione accettata e quantitativo ricevuto.

 

Il ciclo di gestione dei rifiuti si conclude con l’inserimento del dispositivo USB da parte dell’autista del mezzo nel computer del destinatario per l’invio al Sistri dei dati memorizzati dalla black-box durante il percorso.

 

 

Contributi d’ iscrizione

 

I soggetti destinatari del Sistri aderiscono mediante la procedura di iscrizione e tramite il versamento di un contributo che è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal sistema.

 

Il contributo è versato da ciascun soggetto per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale e l’ammontare risponde ai seguenti criteri:

– Dimensione dell’impresa,

– Tipologia di rifiuti;

– Quantità dei rifiuti all’anno solare prodotti, trasportati e gestiti.

 

La prima annualità va versata entro la scadenza dei termini di iscrizione, le altre annualità vanno versate entro il 31 gennaio dell’anno al quale i contributi si riferiscono.

 

L’operatore dovrà segnalare, con le modalità contenute nel Portale, l’avvenuto pagamento del Sistri e successivamente presentare alla Camera di Commercio o all’Associazione Imprenditoriale delegata, o alla Sezione regionale o provinciale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le imprese che esercitano attività di trasporto, la ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione del Sistri.

 

La ripartizione dei contributi per categoria dei soggetti obbligati avviene nel seguente modo:

 

produttori, a seconda degli addetti per unità locale;

Comuni, (Campania), per abitanti;

trasportatori; a seconda della quantità annua autorizzata e per ogni mezzo di trasporto;

trasportatori regione Campania, a seconda della popolazione complessivamente servita autorizzata,

discariche, per quantità in tonnellate/anno;

demolitori e Rottamatori, a seconda della quantità in tonnellate/ anno;

frantumatori, a seconda della quantità in tonnellate/anno;

Inceneritori rifiuti pericolosi (D10), a seconda della quantità in tonnellate/anno;

inceneritori rifiuti non pericolosi (D10), a seconda delle quantità in tonnellate/anno;

impianti di coincenerimento (R1), a seconda della quantità in tonnellate/anno,

impianti di Recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) inclusi gli impianti produttivi di recupero ,

attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e di smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15), a seconda della quantità in tonnellate/anno;

impianti di trattamento chimico fisico e biologico (D8, D9), a seconda della quantità in tonnellate/anno;

impianti di compostaggio e di digestione anaerobica (R3), a seconda della quantità in tonnellate/anno;

consorzi, contributo unico annuo;

intermediari, contributo unico annuo;

organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi, contributo unico annuo;

terminalisti, operatori logistici e raccomandatari marittimi, contributo unico annuo;

centro raccolta/piattaforma, contributo unico/annuo;

 

I soggetti tenuti o interessati possono accedere al sito www.Sistri.it per perfezionare le modalità d’iscrizione.

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