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Classificazione e gestione dei rifiuti sanitari:aspetti normativi e procedurali per la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente

(Tratto da GSA igiene urbana n.3, luglio-settembre 2012) Il presente articolo fornisce, sulla base della normativa vigente, un quadro del processo di gestione dei rifiuti, dalla fase di produzione fino alla fase finale di smaltimento o recupero.

INTRODUZIONE
La gestione dei rifiuti, ovvero l’insieme delle politiche volte a gestire l’intero processo dei rifiuti, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale, coinvolge la raccolta, il trasporto, lo smaltimento nonché il recupero di alcuni materiali nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute dell’uomo e sull’ambiente. Il tema dei rifiuti è oggi di grande attualità, sia per l’inevitabile impatto che questi hanno sull’ambiente e conseguentemente sulla salute delle persone, sia per le implicazioni di natura economica e legale.
Riduzione della quantità di rifiuti prodotti, corretta classificazione degli stessi e quindi corretto smistamento, reimpiego tramite raccolta differenziata, smaltimento effettuato in condizioni di sicurezza, economicità e rispetto per l’ambiente sono gli obiettivi che ogni produttore e gestore di rifiuti dovrebbe mirare a raggiungere.
Calandoci nell’ambito sanitario si deve sottolineare che il continuo miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie, con il crescente ricorso a materiali monouso, l’ampliamento dell’offerta per la diagnostica e l’aumento dell’intensità delle prestazioni fornite, si accompagna a scelte che potenzialmente aumentano l’impatto sull’ambiente.
Nell’ambito di strutture complesse come le strutture sanitarie, inoltre, la gestione dei rifiuti diventa particolarmente delicata, in quanto oltre ai rifiuti urbani e assimilabili agli urbani sono prodotti rifiuti potenzialmente pericolosi sia per l’ambiente che per la salute dell’uomo. La dispersione incontrollata di questi può infatti determinare oltre che un danno all’ambiente anche un rischio infettivo e tossicologico per l’uomo e per gli animali. Proprio per questi motivi è necessaria una progettazione attenta a ridurre al minimo gli impatti negativi.

Un’efficace e valida progettazione parte sempre dallo studio attento e minuzioso del quadro normativo vigente e quindi dall’applicazione fedele dello stesso.
A livello normativo le “regole” sulla gestione dei rifiuti sono disciplinate dalla Parte Quarta del D.Lgs 152/2006, “Norme in materia ambientale” (modificato con il D.Lgs 4/2008 e il D.Lgs 205/2010), che abroga il D.Lgs 22/97, noto come “Decreto Ronchi”.
Il D.Lgs 152/2006 classifica i rifiuti secondo l’origine in speciali e urbani e secondo le caratteristiche di pericolosità in pericolosi e non pericolosi.
Questo nuovo punto di vista di classificazione, che classifica il rifiuto in base al luogo di produzione, ha reso necessaria una diversa sistematizzazione delle varie categorie di rifiuti prodotti in ambito sanitario, al fine di assegnare loro uno dei codici stabiliti dal Catalogo Europeo Rifiuti.
Per quanto riguarda più nello specifico i rifiuti sanitari, le normative cui si fa riferimento sono il DPR 254/2003, “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179” a livello nazionale, e le Linee Guida Regionali, “Linee guida per la gestione dei rifiuti e degli scarichi idrici nelle Aziende Sanitarie dell’Emilia Romagna”, approvate con Delibera 1155/2009.
I rifiuti prodotti in ambiente ospedaliero, disciplinati dal DPR 254/2003 sono così distinti in cinque categorie:

a) Rifiuti sanitari non pericolosi;
b) Rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
c) Rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
d) Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
e) Rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento.

Ciascuna di queste categorie richiede particolari modalità di gestione e trattamento a partire dalla produzione fino allo smaltimento.

Classificazione D.Lgs 152/2006 e DPR 254/2003

GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti può essere vista come un processo suddiviso in fasi:

• classificazione del rifiuto e attribuzione del codice CER;
• separazione e raccolta nel luogo di produzione del rifiuto;
• movimentazione interna e conferimento al deposito temporaneo;
• registrazioni e adempimenti amministrativi;
• trasporto esterno;
• smaltimento o recupero.

Più schematicamente la gestione dei rifiuti può essere rappresentata come un processo ciclico che parte dalla formazione del rifiuto e si conclude con la fase finale di smaltimento o recupero:

 

Il primo passo da intraprendere per una corretta gestione dei rifiuti, cardine principale del sistema, risiede nella corretta classificazione degli stessi e quindi nella corretta attribuzione dei codici CER (Codice Europeo Rifiuti – numero in tre gruppi di due cifre, in cui il primo ne identifica la categoria o l’attività che genera il rifiuto, il secondo il processo produttivo che genera i rifiuti, il terzo gruppo identifica il singolo rifiuto). L’attribuzione del codice CER e la classificazione del rifiuto spettano al produttore del rifiuto, e quindi parlando di rifiuti sanitari, alla struttura sanitaria stessa. La corretta classificazione del rifiuto è fondamentale ai fini dell’individuazione del percorso del rifiuto stesso e quindi della sua destinazione finale: recupero o smaltimento.
Il D.lgs 152/2006 classifica i rifiuti secondo l’origine, in speciali e urbani e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi. Come specificato nell’art. 184 c. 3 lett. h), i rifiuti originati dalla produzione di beni e servizi, comprese le attività sanitarie, sono classificati per definizione come speciali.
Il DPR 254/2003, art. 1 c. 5, distingue i rifiuti sanitari in cinque tipologie: non pericolosi, assimilati agli urbani, pericolosi non a rischio infettivo, pericolosi a rischio infettivo, che richiedono particolari modalità di smaltimento. La distinzione in tipologie non introduce une nuova classificazione dei rifiuti ma è utilizzata per raggruppare rifiuti che presentano una gestione simile in quanto presentano rischi analoghi.
Individuata la categoria di appartenenza del rifiuto e quindi attribuito il corretto codice CER, e assegnata quindi quella che deve essere la sua destinazione finale, recupero o smaltimento, si procede alle successive fasi di raccolta e trasporto del rifiuto prodotto sempre nel rispetto della normativa.
Per una corretta gestione dei rifiuti le priorità da seguire sono quindi:

• prevenzione e riduzione, in termini di produzione e di pericolosità;
• smaltimento effettuato in condizioni di sicurezza;
• Riciclo, Reimpiego e Riutilizzo o ogni altra azione intesa ad ottenere materie prime secondarie, nonché all’uso dei rifiuti come fonte di energia.

Queste priorità nella realtà si concretizzano per quanto riguarda la PRODUZIONE nel minimizzare la quantità e la pericolosità per ogni tipologia, per quanto riguarda la RACCOLTA nel differenziare e separare i contenitori rispettando le zone di raccolta e i percorsi idonei, per quanto riguarda il DEPOSITO TEMPORANEO nel corretto smistamento nella zona adibita e nella corretta gestione dello stesso ed infine per quanto riguarda lo SMALTIMENTO nell’individuazione del metodo più efficace ed economico sempre nel rispetto della normativa.

La traccia del regolare adempimento degli obblighi previsti nella gestione dei rifiuti è costituita da una serie di documenti, gestiti e compilati ai sensi del D.Lgs 152/2006.
Le Aziende sanitarie, proprio perché “enti produttori iniziali di rifiuti”, devono tenere le seguenti registrazioni:

• Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR);
• Registro di carico e scarico dei rifiuti;
• Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

Il sistema cartaceo imperniato sui tre documenti verrà sostituito da una soluzione tecnologica avanzata: il SISTRI. Il “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti”, gestito dal Comando dei Carabinieri per la tutela dell’Ambiente, permetterà l’informatizzazione dell’intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani. Semplificazione delle procedure e controllo più attento e puntuale della movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, sono gli obiettivi che si pone il nuovo sistema di gestione. Particolare attenzione verrà prestata alla fase finale di smaltimento del rifiuto, con l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche. L’entrata in vigore del nuovo sistema è prevista per il 30 giugno 2013.

RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO
Un’attenzione particolare va riservata ai rifiuti sanitari pericolosi, ed in particolare ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in quanto rappresentano la componente di pericolosità più rilevante dei rifiuti ospedalieri.
L’importanza di una corretta classificazione del rifiuto, di cui si è parlato nel paragrafo precedente emerge chiaramente quando trattiamo con i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, in quanto un’erronea classificazione potrebbe portare a smaltire come non pericolosi a rischio infettivo rifiuti che in realtà presentano queste caratteristiche con conseguenze dal punto di vista infettivo e tossicologico.
La normativa pone due criteri per classificare tale tipologia di rifiuto: l’origine, ovvero se il rifiuto è proveniente da ambiente di isolamento infettivo e la contaminazione, ovvero se il rifiuto è venuto a contatto con sangue o altri liquidi biologici. In questo secondo caso anche all’interno di un ambiente di isolamento infettivo, viene gestito come rifiuto a rischio infettivo solo il materiale che è venuto a contatto con qualsiasi liquido biologico del paziente. Le linee guida dell’Emilia Romagna specificano che “in genere, all’interno di un reparto di malattie infettive, si applica il caso più cautelativo, questo per non introdurre modalità di gestione eccessivamente complesse che prevedono comportamenti distinti tra una stanza di degenza e l’altra”. All’esterno di ambienti di isolamento infettivo invece, il materiale originato viene considerato a rischio infettivo solamente se è contaminato da sangue o da altri liquidi biologici.
Per queste tipologie di rifiuti va riservata un’attenzione ancora maggiore rispetto alle altre categorie sia per quanto riguarda il rispetto degli idonei imballaggi da utilizzarsi (l’art. 8 del DPR 254/2003 definisce quelle che devono essere le caratteristiche, in termini di materiale, manutenzione per quanto riguarda i contenitori riutilizzabili, colore e simbologia, dei contenitori atti a contenere rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), sia per quanto riguarda il rispetto dei tempi: tempo tra il deposito del rifiuto nel contenitore e la chiusura definitiva dello stesso, tempo in cui può rimanere in deposito un contenitore di rifiuti pericolosi a rischio infettivo una volta chiuso definitivamente l’imballaggio.
Per quanto riguarda la fase finale del processo di gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, bisogna sottolineare che l’eliminazione del rischio infettivo può essere ottenuta esclusivamente attraverso la sterilizzazione o l’incenerimento.
Pertanto le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo possono essere:

a) Termodistruzione.
Come riportato nel DPR 254/2003, i Rifiuti Sanitari Pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti:

• in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. I rifiuti sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno è ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti.
• in impianti di incenerimento dedicati.

L’incenerimento è soggetto ad una regolamentazione più rigida rispetto alla sterilizzazione, in quanto si pone come trattamento alternativo e conclusivo della sterilizzazione stessa.

b) Sterilizzazione in apposite centrali e successiva termodistruzione.
Il DPR 254/2003 specifica che i rifiuti sanitari sterilizzati assimilati ai rifiuti urbani sono sottoposti al regime giuridico che disciplina la gestione dei rifiuti urbani.
I rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani invece, possono essere avviati in impianti di produzione di combustibile (CDR) derivato dai rifiuti o avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia.
I riferimenti normativi tecnici del processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo sono individuabili nelle seguenti norme tecniche: Norma Tecnica UNI 10384/94, Norma Tecnica AFNORNF e la Norma Tecnica CEN serie 866.

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI
Una corretta gestione dei rifiuti, eseguita nel rispetto della normativa vigente, passa attraverso un’attività di Informazione, Formazione e Addestramento di tutto il personale che interviene nel ciclo di gestione del rifiuto.
I riferimenti normativi da considerare nella definizione delle azioni di Informazione, Formazione e Addestramento (IFA) degli operatori sono rappresentati da: D.Lgs 81/2008, art. 36-37, che sottolineano l’importanza per ciascun lavoratore di ricevere un’adeguata formazione sui rischi e pericoli cui è esposto in relazione all’attività svolta, e il DPR 254/2003 art. 1 c. 3 che afferma l’importanza di incentivare “l’organizzazione di corsi di formazione del personale delle strutture sanitarie sulla corretta gestione dei rifiuti sanitari, soprattutto per minimizzare il contatto dei materiali non infetti con potenziali fonti infettive e ridurre la produzione di rifiuti a rischio infettivo”.
Le Linee Guida della Regione Emilia Romagna fermano l’attenzione sull’importanza di questo sistema, costituito appunto da Informazione, Formazione ed Addestramento, finalizzato all’apprendimento e all’applicazione di contenuti fondamentali per arrivare ad una gestione dei rifiuti quanto più possibile ottimale.
Le Linee Guida della Regione Emilia Romagna definiscono quelli che devono essere gli obiettivi cui deve mirare la formazione per risultare efficace:

• comunicazione con il personale sulle iniziative poste in essere dall’azienda per la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti prodotti;
• assicurare l’applicazione della normativa in materia;
• garantire un’efficace ed efficiente gestione del processo per tutelare la salute collettiva e l’ambiente e ridurre i costi di gestione dei rifiuti;
• sensibilizzare e responsabilizzare gli operatori;
• sviluppare capacità e comportamenti operativi sul piano tecnico, organizzativo/gestionale e relazionale da trasferire nella prassi quotidiana;
• favorire la diffusione del sapere e autoalimentarsi.

Come viene sempre riportato nelle Linee Guida Regionali, la formazione per la gestione dei rifiuti è un processo aziendale ciclico, che può essere schematizzato in questo modo:

 

L’indagine sulla situazione esistente, punto di partenza del processo di formazione, attraverso l’esecuzione di verifiche ispettive nei reparti, consente di analizzare le criticità presenti e definire quindi i contenuti della progettazione ovvero i destinatari, i contenuti, la durata e la metodologia dei corsi.
Segue quindi la fase di esecuzione dei corsi, nucleo dell’intero processo, nonché la verifica dell’efficacia degli stessi.
La fase conclusiva consiste nel riesame: l’Azienda sanitaria, fra le attività da sottoporre a riesame della Direzione, deve inserire anche l’attività formativa per la gestione dei rifiuti, che deve essere periodicamente riveduta ed aggiornata.

Un’attenta gestione dei rifiuti, che passa quindi attraverso un’efficace formazione, risulta fondamentale principalmente sotto due punti di vista:

• aspetto economico: la riduzione della produzione di rifiuti ottenuta attraverso le raccolte differenziate e quindi la corretta classificazione e distinzione dei rifiuti, porterebbe ad una riduzione nei costi di gestione;

• impatto sull’uomo e sull’ambiente: una corretta gestione consentirebbe di prevenire il verificarsi di danni infettivi e tossicologici derivanti da una non adeguata manipolazione e un non corretto smaltimento dei rifiuti sanitari che presentano queste caratteristiche.

SANZIONI
La responsabilità per una corretta gestione dei rifiuti coinvolge in genere tutti quei soggetti che sono comunemente interessati nel processo che va dalla fase di produzione fino a quella di gestione comprendendo il produttore, il trasportatore ed il gestore dell’impianto di destinazione finale (di recupero o smaltimento).
Il Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 ‘sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali’ è dedicato al sistema sanzionatorio relativo all’attività di gestione dei rifiuti. Le sanzioni previste sono di carattere penale e amministrativo, in dipendenza delle condotte poste in essere. In linea generale sono previste sanzioni per le seguenti fattispecie:

  • abbandono di rifiuti, art. 255;attività di gestione rifiuti non autorizzati, deposito incontrollato e abbandono rifiuti da parte di imprese ed enti, art. 256;
  • violazione dell’obbligo di bonifica dei siti, art. 257;
  • violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, art. 258;
  • traffico illecito dei rifiuti, art. 259;
  •   attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, art. 260.

In generale il produttore-detentore di rifiuti ha l’obbligo di controllare che coloro ai quali viene affidata la consegna siano soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento; nel caso venga omessa questo tipo di verifica, il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto qualificato nella eventuale commissione del reato di cui all’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006. La presunta affidabilità, correttezza e serietà della Società alla quale il produttore-detentore di rifiuti si rivolge per lo smaltimento o recupero dei medesimi, non lo esulano dalla colpa per l’omessa verifica (Cass. pen. sez. III, (ud. 7 novembre 2007) 28 novembre 2007, n. 44291 Pres. Amedeo Postiglione – Rel Guido De Maio. Principi: rifiuti – responsabilità produttore e detentore – omesso controllo – concorso nel reato – sussiste).

Per chi effettua un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi il D.Lgs. 152/2006 all’art. 256 prevede sanzioni con espresso richiamo all’articolo 227 lettera b) per indicare le disposizioni in violazione delle quali il deposito viene effettuato; l’art. 227 richiama a sua volta il D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 ‘Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179’.
Non sempre è chiaro riuscire a definire quali siano complessivamente le precise competenze e le responsabilità attribuibili alle varie figure professionali coinvolte.
E’ possibile comunque distinguere quelle che sono fondamentalmente le principali responsabilità in capo ai soggetti che pur non effettuando un’attività di gestione, si qualificano quali produttori o detentori di rifiuti speciali o pericolosi come segue:

  • classificazione del rifiuto in base alla pericolosità (art. 193, c. 1, lettera b.) D.Lgs. 152/06;
  • individuazione e apposizione codice CER (art. 193, c. 1, lettera b.) D.Lgs. 152/06);
  • realizzazione del deposito temporaneo secondo i requisiti di cui all’art. 183, c. 3;
  • corretta compilazione del MUD/SISTRI;
  • corretta trascrizione nel registro di carico e scarico (art. 190 D.Lgs. 152/06);
  •   verifica iscrizione all’Albo gestori ambientali dei trasportatori (art. 188, c. 2, lettera b.) D.Lgs. 152/06);
  • verifica esistenza e validità delle autorizzazioni dei gestori.

A seguito delle violazioni commesse dai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti si possono distinguere due tipi di sanzioni:

  • amministrativa;
  • penale.

Si ricorda che la L. n. 689/1981 prevede che nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, l’agente non è da ritenersi responsabile nella fattispecie in cui l’errore non sia determinato da sua colpa.
In genere gli adempimenti fondamentali che i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti sanitari sono tenuti ad osservare sono in sintesi i seguenti:

  • deposito temporaneo: i rifiuti taglienti e pungenti dovranno essere riposti in appositi imballaggi rigidi a perdere; il contenitore entro 5 giorni dalla chiusura (30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri) dovrà essere conferito a ditte specializzate per lo smaltimento con frequenza pari ad almeno una volta all’anno. La violazione di queste disposizioni prevede l’arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 2.500 a 25.000 euro oppure l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per quantitativi non superiori a 200 litri;
  •  registro di carico e scarico dei rifiuti: per i rifiuti sanitari pericolsi classificati con il codice CER 180103 è necessario vidimare un registro di carico e scarico (secondo le previsioni del D.Lgs. 22/97 e il D.M. 148/98) e sul quale dovrà essere registrata entro 5 gg. la produzione e lo smaltimento dei rifiuti seguendo regole ben precise. La violazione di queste disposizioni prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che può andare da 15.000 a 90.000 euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dell’amministratore;
  • dichiarazione ambientale annuale MUD (Modello Unico Dichiarazione): una volta all’anno di norma entro il 30 aprile è necessario comunicare alla camera di commercio i dati relativi alla produzione e smaltimento dei rifiuti prodotti secondo le modalità previste dal decreto applicativo (D.P.C.M. 24/02/2003) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro;
  • S.I.S.T.R.I. (Sistema Tracciabiltà dei Rifiuti): questo nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (istituito con D.M. 17 dicembre del 2009 convertito con modificazioni dalla Legge n.102 del 2009), prevede la sostituzione graduale dell’attuale sistema cartaceo (registro, formulario, MUD) con un procedimento alquanto innovativo in quanto si basa sulla trasmissione dei dati via internet ricorrendo all’uso di tecnologie informatiche. Nel caso dei rifiuti sanitari, si dovrà provvedere all’iscrizione dei dati nel sistema e al pagamento del contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno per non incorrere alle relative sanzioni per inottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa d’ambito.

CONCLUSIONI
Alla luce della complessità del processo di gestione dei rifiuti, e degli impatti negativi che potrebbero derivare da una non adeguata gestione degli stessi, appare evidente l’importanza della formazione di tutte le figure che intervengono nel processo di gestione.
La formazione degli operatori può essere ritenuta la chiave di volta dell’intero processo.
Corretta classificazione dei rifiuti, incentivazione del processo di raccolta differenziata, adeguati comportamenti procedurali relativi all’imballaggio dei rifiuti, ai trasporti interni, ai tempi di deposito temporaneo sono i principali contenuti che un’efficace formazione deve presentare.
La crescita individuale e collettiva, attuata attraverso varie forme di formazione, è quindi indispensabile per garantire una corretta gestione dei rifiuti e di conseguenza un minor impatto sulla salute delle persone e sull’ambiente.

Gianfranco Finzi*, Barbara Gozzi**, Silvia Cugini***, Matteo Campagna****.

* Direzione Medica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna
** Collaboratrice ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere)
*** Collaboratrice ANMDO (Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere)
**** Direzione Medica Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna

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