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Testo unico: la sicurezza nelle zone alberghiere

In vigore dall’agosto del 2009 il Testo Unico sulla sicurezza ha introdotto novità importanti legate alle figure preposte alla vigilanza della sicurezza. Due incontri successivi organizzati dall’ADA Lombardia mettono in luce le implicazioni di questo decreto legislativo in ambito alberghiero.


L’incontro all’hotel
L’ADA Lombardia, l’Associazione dei Direttori d’Albergo ha voluto offrire ai suoi associati due incontri, il primo il 16 novembre scorso e l’altro il 26 gennaio di quest’anno, per fare chiarezza sulle nuove disposizioni introdotte del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la location prescelta per l’occasione è stata il nuovo e modernissimo Falk Village Hotel, una struttura del milanese aperta da qualche mese. In questa cornice, è stato chiamato a parlar l’avvocato Federico Strada, dello studio legale EVERSHEDS BIANCHINI di Milano che ha illustrato ai presenti le nuove disposizioni in materia di sicurezza. GSA, era presente all’evento, riporta di seguito gli aspetti più significativi: l’articolo, dunque, lungi dal voler essere resoconto esaustivo, si propone di evidenziare, con l’aiuto dell’avvocato, la nuova prospettiva in cui si inserisce questo decreto.

Le novità del Testo Unico
Il Testo Unico (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) è stato pubblicato nel S.O. n. 108/L alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;  entrato in vigore prima il 15 maggio 2008 e successivamente, modificato dal Dlgs 106/2009, il 20 agosto 2009 è composto da 306 articoli e 51 allegati, di cui GSA ha già avuto modo di riferire in altri numeri.
Per la prima volta, si ha un testo giurisprudenziale consolidato che raccoglie le tante frammentarie leggi che prima regolavano la sicurezza sul lavoro.  Le novità introdotte riguardano soprattutto le diverse figure all’interno dell’azienda: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto ma anche il lavoratore.  «La prospettiva del testo unico – afferma Strada –  è quella che non solo i datori di lavoro debbano da oggi occuparsi di sicurezza: perfino il lavoratore, secondo questo testo, avrà non solo diritti ma anche numerosi obblighi. Si tratta di un’operazione che sottende l’equiparazione tra soci di società cooperative – soci di società anche “di fatto” – associati in partecipazione – allievi in stage c/o aziende – allievi di scuole se esposti a rischi – volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile nonchè lavoratori socialmente utili».
Le figure cardine
Tuttavia, per definire il tema della sicurezza è importante partire dal concetto di lavoro: stabilire chi è preposto ad assicurare la sicurezza e quali sono gli aspetti cardine che definiscono i contorni di questa annosa questione. Per inquadrare meglio il problema bisogna partire dunque dall’organigramma aziendale:

  1. il datore di lavoro  è il soggetto apicale che opera le spese ed è un’unica persona in tutta l’azienda. Si tratta del soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto (titolare) esercita i poteri decisionali e di spesa”. (Definizione del Testo Unico ripresa dal Dlgs 626/1994)
  1. il dirigente, invece, rappresenta alter-ego dell’imprenditore. È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa(Art. 2, comma 1 lett. d) Dlgs 81/08 A differenza di datore di lavoro, i dirigenti possono essere molteplici, ognuno preposto a controllare un’area dell’attività d’impresa.

  1. Il preposto è, invece, colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (Art. 2, comma 1 lett. e) Dlgs 81/08. I preposti sono figure importantissime che rappresentano l’anello di congiunzione tra la dirigenza ed i lavoratori, assicurandosi che i dipendenti assolvano i compiti assegnati: capiturno, capiservizio, capisquadra, quadri etc, sono dunque tutti manager che esercitano un ruolo di leadership su un gruppo.

Il lavoratore responsabile
A cambiare radicalmente è, infine, la definizione di lavoratore che, in base al Testo Unico, diventa   colui che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Il lavoratore, dunque, assume obblighi e doveri a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui è stato assunto.  « Questo – ci spiega Strada – è un vero e proprio turning point nel senso che si propone di fare chiarezza una volta e per tutte sul fatto che tutti i lavoratori hanno obblighi professionali».

Chi assicura la sicurezza?
Oltre alle figure sopraccitate, ci sono altre persone esterne che sono direttamente coinvolte negli “affari di sicurezza”:

  1. il S.P.P. ovvero il servizio di prevenzione e protezione.
  2. gli addetti alle emergenze che sono quei lavoratori che ricevono uno specifico training in azienda.
  3. l’R.L.S. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: un soggetto sindacale che rappresenta un po’ la controparte del datore di lavoro in tema di sicurezza.
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