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Testo unico: la sicurezza nelle zone alberghiere

Testo unico: la sicurezza nelle zone alberghiere

22 febbraio 2010

In vigore dall’agosto del 2009 il Testo Unico sulla sicurezza ha introdotto novità importanti legate alle figure preposte alla vigilanza della sicurezza. Due incontri successivi organizzati dall’ADA Lombardia mettono in luce le implicazioni di questo decreto legislativo in ambito alberghiero.


L’incontro all’hotel
L’ADA Lombardia, l’Associazione dei Direttori d’Albergo ha voluto offrire ai suoi associati due incontri, il primo il 16 novembre scorso e l’altro il 26 gennaio di quest’anno, per fare chiarezza sulle nuove disposizioni introdotte del nuovo Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: la location prescelta per l’occasione è stata il nuovo e modernissimo Falk Village Hotel, una struttura del milanese aperta da qualche mese. In questa cornice, è stato chiamato a parlar l’avvocato Federico Strada, dello studio legale EVERSHEDS BIANCHINI di Milano che ha illustrato ai presenti le nuove disposizioni in materia di sicurezza. GSA, era presente all’evento, riporta di seguito gli aspetti più significativi: l’articolo, dunque, lungi dal voler essere resoconto esaustivo, si propone di evidenziare, con l’aiuto dell’avvocato, la nuova prospettiva in cui si inserisce questo decreto.

Le novità del Testo Unico
Il Testo Unico (Dlgs 9 aprile 2008, n. 81) è stato pubblicato nel S.O. n. 108/L alla G.U. n. 101 del 30 aprile 2008;  entrato in vigore prima il 15 maggio 2008 e successivamente, modificato dal Dlgs 106/2009, il 20 agosto 2009 è composto da 306 articoli e 51 allegati, di cui GSA ha già avuto modo di riferire in altri numeri.
Per la prima volta, si ha un testo giurisprudenziale consolidato che raccoglie le tante frammentarie leggi che prima regolavano la sicurezza sul lavoro.  Le novità introdotte riguardano soprattutto le diverse figure all’interno dell’azienda: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto ma anche il lavoratore.  «La prospettiva del testo unico – afferma Strada –  è quella che non solo i datori di lavoro debbano da oggi occuparsi di sicurezza: perfino il lavoratore, secondo questo testo, avrà non solo diritti ma anche numerosi obblighi. Si tratta di un’operazione che sottende l’equiparazione tra soci di società cooperative – soci di società anche “di fatto” – associati in partecipazione – allievi in stage c/o aziende – allievi di scuole se esposti a rischi – volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile nonchè lavoratori socialmente utili».
Le figure cardine
Tuttavia, per definire il tema della sicurezza è importante partire dal concetto di lavoro: stabilire chi è preposto ad assicurare la sicurezza e quali sono gli aspetti cardine che definiscono i contorni di questa annosa questione. Per inquadrare meglio il problema bisogna partire dunque dall’organigramma aziendale:

  1. il datore di lavoro  è il soggetto apicale che opera le spese ed è un’unica persona in tutta l’azienda. Si tratta del soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto (titolare) esercita i poteri decisionali e di spesa”. (Definizione del Testo Unico ripresa dal Dlgs 626/1994)
  1. il dirigente, invece, rappresenta alter-ego dell’imprenditore. È la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa(Art. 2, comma 1 lett. d) Dlgs 81/08 A differenza di datore di lavoro, i dirigenti possono essere molteplici, ognuno preposto a controllare un’area dell’attività d’impresa.

  1. Il preposto è, invece, colui che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. (Art. 2, comma 1 lett. e) Dlgs 81/08. I preposti sono figure importantissime che rappresentano l’anello di congiunzione tra la dirigenza ed i lavoratori, assicurandosi che i dipendenti assolvano i compiti assegnati: capiturno, capiservizio, capisquadra, quadri etc, sono dunque tutti manager che esercitano un ruolo di leadership su un gruppo.

Il lavoratore responsabile
A cambiare radicalmente è, infine, la definizione di lavoratore che, in base al Testo Unico, diventa   colui che “indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Il lavoratore, dunque, assume obblighi e doveri a prescindere dalla tipologia contrattuale con cui è stato assunto.  « Questo – ci spiega Strada – è un vero e proprio turning point nel senso che si propone di fare chiarezza una volta e per tutte sul fatto che tutti i lavoratori hanno obblighi professionali».

Chi assicura la sicurezza?
Oltre alle figure sopraccitate, ci sono altre persone esterne che sono direttamente coinvolte negli “affari di sicurezza”:

  1. il S.P.P. ovvero il servizio di prevenzione e protezione.
  2. gli addetti alle emergenze che sono quei lavoratori che ricevono uno specifico training in azienda.
  3. l’R.L.S. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: un soggetto sindacale che rappresenta un po’ la controparte del datore di lavoro in tema di sicurezza.

Il testo in teoria: e in albergo?
Addentrandoci nell’ambito dell’ospitalità, quali sono le responsabilità che pendono sul datore di lavoro? «Tra le sue incombenze– ci spiega Strada – ci sono la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione (spiegate nel documento di valutazione dei rischi – DVR), nonché un costante monitoraggio del livello di sicurezza nella struttura ricettiva, a cui deve seguire un  programma di attuazione e miglioramento delle misure di prevenzione e protezione adottate. Tra gli obblighi specifici del datore di lavoro e del dirigente previsti per legge, l’articolo 18 sancisce che il datore di lavoro e/o e i dirigenti che organizzano e dirigono le attività ad essi conferite, devono:
a)  nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto;
d)   fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP e il medico competente, ove presente;
z)   aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione
f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio
s) consultare il RLS nelle ipotesi di cui all’art. 50 (“Attribuzioni del RLS”)
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35.
Naturalmente il tema scottante delle responsabilità legate alle posizioni contrattuali suscita grande interesse nell’ambito di questi dibattiti: ognuno vorrebbe sapere come agire in “casa propria” declinando il contenuto del documento alle necessità specifiche. È in quest’ottica che  abbiamo scelto di riproporre all’avv. Strada le tre domande cardine, in modo da fare chiarezza in quella che potremmo definire una sorta di  “distribuzione delle responsabilità”.

Avv. Strada, com’è possibile gestire al meglio la problematica della sicurezza all’interno del rapporto talvolta conflittuale tra direttore d’albergo e proprietario della struttura?
In effetti capita sovente che le due figure non coincidano, soprattutto all’interno delle grandi catene alberghiere. Nel caso che le due figure siano distinte, il proprietario rappresenta il datore di lavoro mentre il direttore fa le veci del preposto. Naturalmente non è un’impresa facile per il preposto mediare tra le aspettative di risparmio del datore di lavoro e le necessità di dotare la struttura di adeguate misure di sicurezza, anche per cautelarsi personalmente.
In base alle disposizioni del Testo Unico, comunque, il direttore (ovvero il preposto), avrà una responsabilità tutto sommato limitata, circoscritta ad un’attività di sorveglianza. In particolare, dovrà sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti. Dovrà richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa. Dovrà astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; nonché  segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta.

Cosa dispone il Testo Unico in materia di formazione? Come è possibile fare un’operazione culturale sulla sicurezza se, come tema, non viene mai affrontato in modo più globale di singoli obblighi legislativi?

L’organizzazione dei corsi previsti per legge spettano al datore di lavoro: è sua la responsabilità della gestione. Il preposto, potrà tutt’al più attivarsi per proporre un’attività di tutoring per i neoassunti, magari proponendolo nel corso di riunioni all’interno della pianificazione del budget. In definitiva, dunque, anche nel Testo Unico non è ravvisabile alcuna disposizione legislativa che strutturi in maniera specifica l’attività di formazione, che rimarrà vincolata all’interesse ed alle disponibilità economiche delle singole strutture ricettive.

Approfondiamo ulteriormente la questione della vigilanza: può farci un esempio di quanto sia diretta l’attività di sorveglianza che spetta al direttore d’albergo?

Potremmo definirla una “sorveglianza di sistema”, nel senso che il preposto deve assicurarsi che venga seguita una prassi, ma non è chiamato ad una sorveglianza fisica nel senso più stretto del termine.  In  realtà il direttore è un preposto dei preposti: non è suo compito, dunque, assicurarsi che l’addetto ai piani abbia disciplinato in maniera corretta le pulizie in modo da tutelare la salute degli ospiti o che abbia adoperato i giusti accorgimenti di sicurezza nell’utilizzo di attrezzature e formulati;  non spetta a lui direttamente controllare che l’aiuto cuoco indossi il cappellino di protezione e che l’attività di gestione della cucina si svolga secondo le norme vigenti. L’attività del direttore d’albergo si limita ad una vigilanza di sistema: il direttore è chiamato a vigilare sui vari capireparto delle diverse aree: sono questi che a loro volta svolgono un’attività di vigilanza sui singoli dipendenti, mettendo al corrente il direttore nel caso di reiterati mancati adempimenti.

Chiara Bucci

(tratto da “GSA” n.2, Febbraio 2010)

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