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Terziarizzare in hotel: si può fare

(Tratto da GSA n. 3, marzo 2012) Esternalizzare la pulizia e il riassetto delle camere in hotel: da tabù a operazione prevista nei Contratti collettivi del Turismo. Un bel passo in avanti, ma i problemi sono tutt’altro che risolti…

Fra i grandi temi non ancora risolti del settore dei servizi alberghieri c’è quello relativo all’esternalizzazione dei servizi, di cui questa testata si occupa ormai da anni, da quando cioè esternalizzare certi servizi nell’ospitalità era considerato un tabù.

Terziarizzazione in hotel: da tabù a prassi sempre più seguita

Ancora all’inizio dello scorso decennio pulizia camere e rifacimento letti erano ritenuti, dal mondo sindacale e dalla giurisprudenza, un’attività core dell’hospitality e come tale non terziarizzabile. Poi, pian piano, hanno iniziato ad affacciarsi timidamente le prime esperienze di terziarizzazione, spesso “sdoganate” insieme ad altri servizi non core. Poca roba all’inizio, ma ormai la breccia era aperta e la spinta a terziarizzare i servizi per razionalizzare la gestione, come era inevitabile, è parsa negli anni più forte di ogni tentativo di contrastarla. La legge Biagi e la consapevolezza maturata dalle parti in campo hanno fatto il resto portando all’introduzione, prima nel contratto Federalberghi, e successivamente in quello Aica- Federturismo, di condizioni normate e condivise per realizzare l’esternalizzazione. Va detto tuttavia  che perfino nella scrittura del testo dei due attuali contratti di riferimento del comparto ospitalità (Federalberghi e Aica, come vedremo) emerge ancora una certa reticenza alla terziarizzazione. Il perché non è difficile da capire.

La storia recente

L’ultimo capitolo di questa lunga storia si è aperto nel 2007, da quando il Contratto Collettivo Nazionale di Federalberghi ha introdotto importanti novità in fatto di terziarizzazione: una ridefinizione molto attesa che, di riflesso, ha investito anche il nostro comparto dei servizi. Nel frattempo anche l’analogo contratto di Confindustria-Aica (Associazione Italiana Catene Alberghiere), ha previsto un intero capitolo dedicato all’esternalizzazione, che oggi si presenta quasi identico a quello del suo omologo di Federalberghi (i due contratti, poi, sono stati rinnovati nel 2010 e avranno valore fino al 2013). Gli accordi, che hanno previsto importanti novità in tema di apprendistato, contratto a tempo determinato, lavoro extra, orario di lavoro e, molto importante, hanno infatti normato in modo più specifico e dettagliato gli aspetti riguardanti il subentro in esternalizzazione di un’impresa di servizi nei lavori di pulizia e riassetto camere.

Le reticenze che emergono dal contratto Turismo

Nel contratto Federalberghi le disposizioni “calde” sugli appalti di servizi si trovano al titolo IV, capo X. In quello delle “Grandi catene” (Aica), invece, è come detto l’articolo 60 a regolare le modalità di esternalizzazione dei servizi di cui sopra. Ma poco o nulla cambia. A partire dalla stessa formulazione dei testi si può intravedere un certo “bizantinismo” finalizzato, si potrebbe pensare con certa malizia, a “tamponare” il ricorso alla terziarizzazione per ciò che riguarda le strutture già esistenti, aperte 365 giorni l’anno, in cui la proprietà o la gestione decidono a un certo punto di esternalizzare il servizio (nessun problema, invece, per gli hotel costruiti ex novo e per le strutture ricettive a carattere stagionale). L’articolo 60 del contratto Aica, ad esempio, reca proprio all’inizio del testo la formula: “Premesso che le parti concordano sull’assoluta rilevanza del fattore umano […] e che questa va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazione…”. Come a dire: cerchiamo prima di non esternalizzare, poi, se proprio non se ne può fare a meno… beh, questo lo vedremo più avanti. Per intanto esaminiamo anche il capo X del contratto Federalberghi, in cui la formulazione ricorda, fra l’altro, elementi che determinano la genuinità dell’appalto (esercizio del potere organizzativo, mezzi propri, rischio d’impresa), salvo poi auspicare “formule organizzative diverse dall’appalto di servizi”, non senza -a dirla tutta- notevoli acrobazie concettuali: qui si precisa infatti che “l’azienda, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito direttamente, convocherà le RSA o le RSU […] al fine di informarle entro 15 giorni in merito ai seguenti punti: attività che vengono conferite in appalto; lavoratori che vengono coinvolti in tale processo; assunzione del rischio di impresa da parte dell’appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale; esercizio da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto”. Insomma, si chiede all’azienda di fornire prove della genuinità dell’appalto ma poi, appena più in basso, si fa un passo indietro cercando di non terziarizzare: sempre entro 15 giorni, infatti, “su richiesta delle RSA o RSU sarà attivato un confronto finalizzato a verificare la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse dall’appalto di servizi”. Insomma, cosa si vuole fare davvero?

Se si terziarizza, che fare? Non si applica automaticamente il CCNL Turismo, ma si cerca una mediazione fra i due istituti contrattuali

Mettiamo però il caso che, nonostante tutto questo, si decidesse comunque di optare per la terziarizzazione. Che poi era la questione lasciata in sospeso alcune righe sopra. Ecco, a questo punto i problemi certo non sarebbero finiti. Anzi, si aprirebbe quello (spinosissimo) relativo all’applicazione del contratto. Meglio ancora, a quale contratto applicare nel caso specifico: quello Multiservizi o quello del Turismo? E anche qui la questione (annosa…) e tutt’altro che risolta. Il dettato del CCNL Federalberghi (e anche quello di Aica) e recita (capo X, punto 5):

 “In relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto camere, l’appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che già prestavano servizio con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’azienda appaltante e che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL Turismo, comprensivo dell’assistenza sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall’appaltante ai propri dipendenti (es. vitto) a parità di livello e di mansioni svolte. Insomma, l’impresa che subentra nello svolgimento del servizio dovrà, sentiti naturalmente i lavoratori, garantire un quadro economico e normativo “complessivamente non inferiore a quello del CCNL Turismo”. Il che non vuole dire, come oggi è prassi intendere , che bisogna applicare il CCNL Turismo, ma soltanto garantire un trattamento non inferiore. E cioè, all’atto pratico, mettere a confronto i due impianti contrattuali e mediare fra le varie istanze, il tutto naturalmente con la massima chiarezza nei confronti del lavoratore. Occorre quindi, prima di tutto, avere ben presenti i due contratti di riferimento, quindi metterli a confronto e cercare per questa via un accordo. Proprio a questo proposito l’ufficio legale di Confcommercio ha realizzato un interessantissimo quadro comparativo che pone in sinossi alcuni punti-chiave dei contratti Federalberghi 2010 e Multiservizi 2011. Per fare qualche esempio: mentre l’orario di lavoro del Turismo prevede 40 ore a settimana distribuite in 5 giornate e mezza, il “nostro” CCNL parla di 5 giornate consecutive, prevedendo l’incremento per la sesta giornata. Oppure, mentre il contratto del Turismo prevede una riduzione orario di 104 ore, quello dei servizi integrati non ne prevede. Differenze significative vi sono anche sulla maggiorazione per il lavoro supplementare, sugli scatti di anzianità, sui passaggi di categoria, sui periodi di prova e, naturalmente, sulla parte economica. E si scopre anche che vi sono situazioni (opportunamente messe in evidenza nello studio comparativo di Confcommercio) in cui è conveniente, per il lavoratore, che venga applicato il CCNL delle imprese di pulizia: ci riferiamo ad esempio a straordinari festivi, straordinari notturni festivi e lavoro festivi, fra l’altro molto richiesto negli alberghi. In sostanza, da operazione tabù a possibilità prevista nel contratto molti passi avanti sono stati fatti. Ma molto resta ancora da risolvere, prima di tutto facendo chiarezza -da parte di tutti gli attori in questione- sulla strada che si intende percorrere, possibilmente senza ricorrere a formule volutamente ambigue o a facili interpretazioni di comodo. 

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