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Appalto “veloce”: non aspettare i 35 giorni non basta come causa di annullamento.

Appalti e PA, non sempre fare le cose nel modo più veloce possibile  vuol dire commettere un illecito amministrativo. Almeno secondo il Tar della Campania, che con la sentenza numero 16776 dello scorso 14 luglio ha sancito che un appalto con un calendario che non rispetta la “pausa” di 35 giorni dall’aggiudicazione alla stipula del contratto non è automaticamente suscettibile di annullamento. La Corte ha infatti stabilito che il mancato rispetto del periodo dilatorio può al limite rendere più pesanti le responsabilità della stazione appaltante e arricchire gli eventuali risarcimenti, ma solo quando intervengano anche altre cause che portino i giudici a decidere per l’annullamento della procedura.

Recita infatti la sentenza: “L’inosservanza della clausola di stand-still (attualmente pari a 35 giorni, ai sensi dell’articolo 1 del Dlgs 20 marzo 2010, n. 53 non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) non è in alcun modo destinata a incidere sul procedimento di gara potendo avere unicamente effetti sul contratto […]. Non a caso la nuova normativa introdotta a seguito del recepimento della direttiva 77/66/Ce, pur non applicabile, conferma l’incidenza della violazione in esame solo sulla sorte del contratto […], sul presupposto che “il giudice annulli l’aggiudicazione”.

Con queste parole la prima sezione della corte regionale ha risolto la controversia riguardante una selezione effettuata dall’Ausl 1 di Napoli alla fine del 2009, quindi prima dell’entrata in vigore del Dlgs 53/2010 che ha attuato il codice recependo le indicazioni della direttive 77/66/CE. I giudici si sono però spinti anche oltre il singolo caso, limitandone in modo significativo la portata applicativa come vediamo meglio analizzando la storia della norma.

Secondo il codice dei contratti varato nel 2006 il periodo dilatorio  (inizialmente di 30 giorni, poi allungato a 35 dal decreto del 27 aprile scorso) ferma la procedura dopo l’aggiudicazione definitiva della gara, per consentire alle imprese concorrenti del vincitore il tempo sufficiente per avanzare eventuali obiezioni prima della stipula definitiva. Il blocco è ferreo, ma in qualche caso si può “svicolare”: quando la legge non prevede la pubblicazione del bando (per le gare informali per lavori sotto i 500mila euro), per lavori a scomputo sotto la soglia comunitaria, per  incarichi tecnici di valore inferiore a 100mila euro, o quando i ritardi nell’esecuzione immediata delle prestazioni procurano un grave danno all’interesse pubblico, nonché nei casi di accordi quadro. Altre ovvie eccezioni sono quando alle gare si presenti un solo concorrente (sempre che nessuno abbia impugnato bando o lettera di invito, oppure sià già stato respinto il ricorso al riguardo).

La sentenza del Tar interviene a questo punto dell’iter, precisando gli effetti della non adempienza al periodo dilatorio, che non sono più considerati causa sufficiente di annullamento ma al massimo aggravanti in un’eventuale causa di rimborso a carico delle stazioni appaltanti. Le aggravanti scattano però solo se i giudici – per altri motivi – annullino comunque l’aggiudicazione. La regola sul periodo dilatorio proveniente dall’articolo 11 del codice degli appalti viene letta così dal Tar in relazione alla norma sull’inefficacia del contratto (art.245 bis) per effetto del quale il giudice che annulla l’aggiudicazione può dichiarare l’inefficacia del contratto, in termini retroattivi o limitati alle prestazioni ancora da eseguire, in caso di non rispetto del periodo dilatorio. Di conseguenza, se l’aggiudicazione viene confermata dal giudizio dei giudici, non può essere fermata dal mancato rispetto dei 35 giorni di stop.

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