HomesanitàSpending review: lettera al governo di 8 associazioni del settore dei servizi

Spending review: lettera al governo di 8 associazioni del settore dei servizi

E’ stata inviata, il 13 settembre scorso, una richiesta di chiarimento al Governo e al Presidente della Conferenza delle Regioni sulla spending review da parte di 8 associazioni di categoria nel comparto dei servizi (Legacoop, Fise Anip, Anseb Fipe, Angem Fipe, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci Servizi, Federsicurezza, Assiv). In particolare l’oggetto di chiarimento riguarda l’art.15, comma 13, lettera A e B della legge 135/12 del 7 agosto 2012 (spending review). Ne riportiamo alcuni stralci.
Art. 15, comma 13 – punto A
La problematica principale in riferimento al suddetto punto, che sta emergendo dalle richieste di numerose stazioni appaltanti alle nostre aziende, riguarda la modalità con cui applicare la prevista riduzione del 5%.

Recita il testo della norma:
” …. gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti di farmaci, stipulati da aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5% a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; … “.

Ora, le nostre aziende associate ci hanno segnalato moltissimi casi di Regioni, enti e aziende del Servizio
sanitario che hanno richiesto una riduzione degli importi e, in altri casi, dei prezzi, senza prevedere alcuna ricontrattazione delle prestazioni; tale atteggiamento è palesemente in contrasto con forma e contenuto della norma che, pur essendo negativa per aziende e lavoratori, può essere comprensibile nell’ambito del piano e degli obiettivi governativi di contenimento della spesa pubblica.
A nostro avviso occorre pertanto che vengano emanate indicazioni di carattere interpretativo e applicativo della norma, tenendo conto che anche le disposizioni di cui all’art. 311 del Dpr 207/2010, Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, nel cui ambito la norma commentata si colloca, prevedono in via prioritaria una riduzione delle prestazioni, che dovrà essere necessariamente verificata col fornitore, da cui discende la riduzione economica.

Art. 15, comma 13- punto B
In riferimento al punto B, la tematica che viene affrontata è senz’ altro più complessa e articolata rispetto al punto precedente, ma particolarmente rilevante sia nel breve termine che per gli effetti che possono determinarsi in prospettiva.
Anche in questo caso sono già diversi i casi di stazioni appaltanti che hanno investito le aziende fornitrici con richieste di adeguamento dei prezzi unitari a quelli determinati negli atti dell’ Avcp, con riferimento alle merceologie fino ad oggi prese in esame, prefigurando le negative conseguenze sul piano del rapporto contrattuale previste nella norma qualora non si aderisca a tali richieste (possibilità di recedere dal contratto, ecc …. ).
L’elemento che si vuole sottolineare è che, come al punto precedente, molte di queste richieste puntano ad una riduzione dei prezzi a condizioni e prestazioni invariate rispetto a quelle in vigore nei vari contratti. Da questo punto di vista non ci sembra superfluo sottolineare anche il possibile effetto moltiplicatore di tali conseguenze determinato dal ruolo e dai compiti sempre maggiori che i provvedimenti governativi e legislativi riservano a Consip s.p .a., stante l’importanza e l’estensione delle convenzioni di cui è e diventerà titolare.
Ci sembra evidente che una comparazione tra i prezzi di riferimento (che, tra l’altro, la stessa Avcp invita a valutare con molta cautela per la complessità dei fattori che li possono determinare) e i prezzi di uno specifico contratto rischia di essere fortemente fuorviante, in quanto frutto di capitolati tecnici, disposizioni e disciplinari di gara presumibilmente molto diversi tra di loro; in alcune realtà, inoltre, permangono vincoli formali, da gara o capitolato, rispetto ai livelli occupazionali, che rendono contraddittoria e difficilmente applicabile la logica dei prezzi di riferimento.
Se assumiamo ad esempio servizi quali quelli di ristorazione o quelli di pulizia e sanificazione, appare palese come possano essere numerosissime le possibili variabili che portano alla definizione del prezzo di un pasto per il degente o la tariffa a mq. per la sanificazione di un reparto ospedaliero; tale considerazione, ovviamente, può valere anche per molte altre merceologie.
La norma, a nostro avviso, è chiaramente interpretabile nel senso che ogni variazione dei prezzi deve essere oggetto di “rinegoziazione”, che non può prescindere da una conseguente rivisitazione degli allegati tecnici di gara:
” …. le Aziende sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia
l’effetto di ricondurre i prezzi di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto …
“.
Qualora le esigenze delle stazioni appaltanti fossero diverse da quelle che hanno portato alla individuazione dei prezzi di riferimento (individuazione fatta con elementi che, tra l’altro, in termini di capitolato e contenuti tecnici non è dato conoscere, se non in minima parte), non sarebbe possibile applicare esattamente questi ultimi: il prezzo di riferimento dovrebbe essere soggetto alle variazioni, in più o in meno, determinate dai contenuti delle prestazioni richieste.
La richiesta al Governo e ai soggetti preposti, come per il punto A, è quella di fornire i necessari chiarimenti agli enti coinvolti, tenuto conto che, come già evidenziato, una applicazione non corretta di quanto previsto al punto B può determinare anche una ingiustificata distorsione dei prezzi e ricadute negative non solo nel breve periodo.
Le valutazioni e le richieste di cui sopra si collocano in una fase molto difficile sul piano economico per le imprese, certamente in generale e a causa della crisi che, come sappiamo, sta investendo il nostro paese e non solo; tuttavia non si può non sottolineare l’ ulteriore difficoltà di chi opera con il sistema sanitario italiano, a partire da tempi di pagamento lunghissimi e fuori da ogni norma, che comportano oneri finanziari molto gravosi e, non di rado, irrecuperabili difficoltà aziendali; problematiche, aggiungiamo, che si acuiscono nei cosiddetti settori “labour intensive”, dove i tagli di spesa sono immediatamente tagli alla voce principale di costo, cioè all’occupazione.
Anche per tali ragioni riteniamo e auspichiamo che le richieste contenute nella presente, coerenti alla
lettera e allo spirito delle norme in oggetto, vengano valutate positivamente e ne derivino i conseguenti atti verso i soggetti tenuti alla loro applicazione.

CONTENUTI SUGGERITI